Cassazione Penale, Ordinanza n. 15298/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La condanna per il reato di detenzione di stupefacente a fini di spaccio è quindi rimasta ferma, con la pena già rideterminata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado per detenzione a fini di spaccio di eroina e con pena poi ridotta in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado. Il ricorso era affidato a due motivi: primo, la violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; secondo, la violazione di legge per la mancata applicazione dell'attenuante del lucro di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. La difesa sosteneva che la condotta e il profitto conseguito fossero di minima offensività. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, valorizzando la quantità di eroina detenuta, la presenza di materiale per il confezionamento e di un bilancino di precisione, nonché i precedenti specifici dell'imputato; ha inoltre escluso che il lucro potenziale fosse di speciale tenuità, anche considerando il complesso dell'attività di spaccio programmata.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di eroina a fini di spaccio; il fatto è stato qualificato come detenzione finalizzata alla cessione di quantità non esigua di stupefacente.
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, da compiersi alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; la valutazione è discrezionale e censurabile solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
art. 133, comma 1, c.p.
i criteri di valutazione della gravità del fatto, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo sono il parametro utilizzabile per apprezzare la particolare tenuità del fatto.
art. 62, n. 4, c.p.
l'attenuante del lucro di speciale tenuità è applicabile solo se la condotta, nel suo complesso, è finalizzata a un lucro marginale e ciascun episodio presenta un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità; non è sufficiente il richiamo a un profitto limitato su una minima parte dell'attività complessiva.
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata in modo automatico, ma richiede una valutazione globale della concreta offensività della condotta, tenendo conto di modalità esecutive, colpevolezza ed entità del pregiudizio o del pericolo.
- Nel sindacato di legittimità sulla particolare tenuità del fatto, la Corte di cassazione non rivaluta il merito, ma verifica solo la presenza e la non manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.
- In materia di stupefacenti, la detenzione di un quantitativo non esiguo, unita a elementi sintomatici di professionalità nello spaccio come materiale per il confezionamento e strumenti di pesatura, può legittimamente escludere sia la particolare tenuità del fatto sia l'attenuante del lucro di speciale tenuità.
- L'attenuante del lucro di speciale tenuità presuppone che l'intera operazione illecita sia connotata da una finalità di profitto marginale e da un'offensività globalmente minima; non basta che una parte del guadagno risulti modesta se il programma criminoso complessivo è più ampio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15240/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15284/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15286/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15287/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15290/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15291/2025 del 17/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →