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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26611/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato previsto dall'art. 23, comma 1, L. n. 110/1975 (detenzione armi e munizioni e quantitativi di stupefacenti). Il ricorrente contestava: errata applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. in relazione all'art. 23 L. 110/1975; motivazione illogica e travisamento della prova (sosteneva che l'arma era stata trovata in un magazzino contiguo e non nella sua abitazione); omissione di considerare l'incensuratezza e l'assenza di segnalazioni che avrebbero giustificato misure meno afflittive; critica alla ritenuta non concedibilità della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura cautelare e ha rinviato al Tribunale del riesame di Catanzaro per un nuovo esame sulla misura da adottare. Nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa la gravità indiziaria e la possibilità di applicazione di una pena superiore al minimo edittale (con conseguente argomentazione sulla sospensione condizionale), ma ha censurato la motivazione relativa all'inidoneità degli arresti domiciliari perché il Tribunale non ha effettuato la necessaria valutazione prognostica, fondata su elementi specifici, circa la probabile inosservanza delle prescrizioni degli arresti domiciliari da parte dell'interessato.

Norme richiamate

  • Legge 11 luglio 1975, n. 110, art. 23

    cornice edittale da uno a sei anni

    La norma è stata richiamata per qualificare la gravità del reato (detenzione di arma e stupefacenti) e la possibile entità della pena; il Tribunale aveva ritenuto probabile una sanzione superiore al minimo edittale e comunque superiore ad anni tre, con effetti sul regime cautelare e sulla sospensione condizionale.

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Richiamato in relazione ai criteri generali per l'applicazione delle misure cautelari e alla necessità di motivazione; la censura prospettata riguardava l'uso della gravità del reato come unico criterio per il rischio di reiterazione.

  • Codice di procedura penale, art. 275 (in particolare comma secondo-bis)

    Regola i limiti e le alternative alle misure cautelari (arresti domiciliari, ecc.). La giurisprudenza citata chiarisce che il divieto di applicare gli arresti domiciliari ex comma secondo-bis consegue esclusivamente dalla prognosi di prevedibile concessione della sospensione condizionale della pena e non da una mera previsione di pena detentiva non superiore a tre anni. La Corte ha inoltre ricordato l'obbligo di motivare specificamente la prognosi di non osservanza delle prescrizioni.

  • Codice di procedura penale, art. 309, comma 7

    Norma richiamata per la competenza e le modalità di rinvio al tribunale competente per nuovo esame dopo l'annullamento parziale dell'ordinanza.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Richiama le modalità di esposizione sintetica del motivo di ricorso; la Corte ha sintetizzato il motivo ai sensi di tale disposizione.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti all'annullamento e al rinvio.

Massime di principio

  • La gravità dell'illecito e la rilevanza degli indizi non possono da soli giustificare l'esclusione di misure meno afflittive: il giudice deve effettuare una prognosi concreta e motivata sulla probabile inosservanza delle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari.
  • L'incensuratezza dell'indagato è un elemento rilevante ma non necessariamente determinante; il giudice deve bilanciare tale profilo con altri indici concreti che possano dimostrare il rischio di reiterazione o la difficoltà di rispetto delle prescrizioni.
  • Il divieto di applicare gli arresti domiciliari previsto dall'art. 275, comma secondo-bis, trova fondamento esclusivamente nella prognosi di prevedibile concessione della sospensione condizionale della pena, pertanto la valutazione deve essere aderente ai principi giurisprudenziali richiamati.
  • Se la motivazione del giudice di merito è generica o non affronta il tema della prognosi di osservanza delle prescrizioni, la Cassazione può annullare l'ordinanza limitatamente alla scelta della misura e disporre il rinvio per un nuovo esame.
  • Prassi difensiva: nel chiedere una misura meno afflittiva, occorre sottolineare l'assenza di elementi specifici che indichino predisposizione a violare le prescrizioni (es. precedenti di violazioni, legami attivi con contesti criminali, comportamenti antigiuridici concreti). Prassi dell'accusa: per sostenere la custodia in carcere è opportuno fornire elementi concreti e specifici che dimostrino la probabilità di inosservanza delle prescrizioni o la pericolosità concreta dell'indagato (es. prove di collegamenti criminali, ripetuta disponibilità di armi, precedenti di violazioni cautelari).

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