Cassazione Penale, Sentenza n. 36896/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente valutato non solo il fatto in espiazione ma anche la condotta successiva, individuando, in modo non implausibile, elementi indicativi della continuazione dell'attivita illecita e quindi l'insussistenza dei presupposti per l'affidamento in prova. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 06/02/2024 che aveva concesso la detenzione domiciliare ma rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Lanza era tenuto a espiare una pena di 1 anno e 3 mesi per contraffazione di prodotti con finalita terapeutiche e false informazioni al PM (fatti 2016-2017). Il Tribunale aveva ritenuto che, anche durante un precedente affidamento (2017-2019), Lanza avesse proseguito l'attivita di vendita dei medesimi prodotti tramite diverso soggetto giuridico, con successiva denunzia nel 2021, elemento che indicava insufficiente revisione critica e attuali indicatori di pericolosita, ostativi all'affidamento in prova. Il ricorrente deduce eccessiva valorizzazione della sola denunzia, la positiva natura delle altre informazioni e la mancata considerazione che le false informazioni sarebbero state date per aiutare il proprio compagno di vita.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 31809 del 9/7/2009, rv 244332
Affermato il principio che la delibazione della domanda da parte del Tribunale di Sorveglianza deve valutare non solo la modalita del fatto in espiazione ma soprattutto la condotta successiva e gli indicatori di attuale pericolosita; la gravita del reato non e di per se ostativa alla concessione del beneficio.
Disposizione procedurale relativa alle conseguenze del rigetto del ricorso (condanna alle spese 'ex lege')
Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi delle norme processuali, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Nelle istanze per misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare) il Tribunale di Sorveglianza deve valutare anche la condotta successiva all'evento in espiazione per verificare la reale revisione critica e la propensione al recupero sociale
- Una denuncia o segnalazione successiva puo' assumere rilevanza se, nella valutazione complessiva, indica la continuazione di un'attivita illecita o segnali concreti di rischio; non e pero' automaticamente irrilevante il suo valore probatorio salvo che sia l'unico elemento e infondato
- Per impugnare il rigetto dell'affidamento in prova il ricorrente deve fornire elementi specifici e concreti che contrastino le ragioni del Tribunale; argomentazioni generiche sulla positività delle informazioni non sono sufficienti
- La gravita del reato non e di per se decisiva: il giudice deve compiere una ricognizione puntuale degli indicatori di attuale pericolosita e della modifica del comportamento del condannato
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