Sentenza del 05/03/2019 n. 1375 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
AVVISO DI ACCERTAMENTO - MANCATA IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL CURATORE FALLIMENTARE - LEGITTIMITÀ DEL FALLITO AD IMPUGNARE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento nonostante la mancata impugnazione da parte del curatore fallimentare. La questione riguarda la legittimazione del fallito ad agire in giudizio quando gli organi della procedura concorsuale restano inerti. La valutazione del curatore sull'opportunità di impugnare l'atto è infatti orientata esclusivamente alla convenienza per la massa dei creditori e non tutela necessariamente gli interessi personali del fallito.
La decisione
È stata riconosciuta la legittimazione del fallito a impugnare l'avviso di accertamento in caso di inerzia degli organi fallimentari. Il curatore non si sostituisce al fallito quale soggetto passivo dell'imposta: il fallito rimane il titolare dell'obbligazione tributaria e conserva quindi la possibilità di esercitare la tutela giurisdizionale per difendere i propri interessi personali. La decisione riguarda la legittimazione ad agire e non implica, di per sé, l'accoglimento nel merito della contestazione tributaria.
Massime di principio
- Il fallimento non elimina la soggettività tributaria del fallito: quest'ultimo resta il soggetto passivo dell'imposta.
- Il curatore valuta l'impugnazione degli atti tributari esclusivamente nell'interesse della massa dei creditori; la sua inerzia non preclude automaticamente la difesa degli interessi personali del fallito.
- Quando un atto tributario può produrre effetti personali sul fallito e il curatore non lo impugna, il fallito può conservare la legittimazione a proporre ricorso.
- La legittimazione a impugnare non equivale alla fondatezza del ricorso: il giudice deve comunque esaminare separatamente la validità dell'avviso e le contestazioni di merito.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra effetti dell'accertamento sulla massa fallimentare, di competenza della procedura, ed effetti personali sul fallito, rispetto ai quali può permanere un autonomo interesse ad agire.
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