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Sentenza

Sentenza n. 270/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 98/2024 del Tribunale di Modena del 24.01.2024.

Giustizia amministrativa202501431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 98/2024 del Tribunale di Modena, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 98/2024 del Tribunale di Modena, divenuta irrevocabile, nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma il Ministero è rimasto inadempiente. Il Ministero, inoltre, non si è costituito nel giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Per il caso di ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, con termine di novanta giorni e facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e con distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'Amministrazione, dopo la notifica necessaria ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il beneficiario può proporre ricorso per ottemperanza.
  • Accertata la perdurante inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni del giudicato entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'Amministrazione, fissandone il termine e i poteri sostitutivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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