Cassazione Civile, Ordinanza n. 24735/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso; poiché le parti intimate non hanno svolto attività difensiva, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre escluso la regolazione delle spese di lite e la pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, in ragione dell'esito del processo e della mancata costituzione degli intimati.
Esito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La società concessionaria del servizio postale ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Brescia che l'aveva condannata a pagare agli eredi del sottoscrittore la somma di euro 68.335,80, oltre accessori, pari all'importo aggiornato del rendimento di sei buoni fruttiferi postali ordinari serie Q/P intestati al comune dante causa. Prima della decisione, la ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso. Gli intimati non si sono costituiti in cassazione.
Norme richiamate
artt. 390-391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, in assenza di attività difensiva delle parti intimate, determina l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Non si dà luogo alla pronuncia sul raddoppio del contributo unificato quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando le parti intimate non svolgono attività difensiva, comporta l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, non occorre provvedere sulle spese processuali se gli intimati non si sono costituiti.
- La disciplina del raddoppio del contributo unificato non opera quando il giudizio si conclude con estinzione per rinuncia.
Come è indicizzato
Testo integrale
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