Cassazione Penale, Ordinanza n. 23979/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il procedimento riguarda un'ordinanza del tribunale di sorveglianza che ha corretto alcuni errori materiali contenuti in una precedente ordinanza con cui lo stesso tribunale aveva revocato ex tunc la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti della ricorrente. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: il primo denunciava in modo generico presunte carenze del provvedimento oggetto di correzione; il secondo lamentava, sempre in termini generici, la violazione del contraddittorio nella definizione del procedimento di correzione. La Corte rileva che le censure non esplicitano adeguate ragioni di diritto e che, quanto al secondo motivo, non viene indicato un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale. Il primo motivo è ritenuto manifestamente infondato perché l'ordinanza era pacificamente riferibile alla ricorrente; il secondo è inammissibile per genericità e per difetto di allegazione di un interesse concreto alla partecipazione.
Norme richiamate
La violazione del contraddittorio nel procedimento di correzione di errore materiale integra una nullità di ordine generale deducibile con ricorso per cassazione solo se il ricorrente allega un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale.
Richiamato in relazione alla nullità di ordine generale per omessa fissazione della camera di consiglio e mancato avviso alle parti nel procedimento di correzione dell'errore materiale.
Massime di principio
- Nel ricorso avverso il provvedimento di correzione di errore materiale, le censure devono essere specifiche e sorrette da autonome ragioni di diritto; doglianze generiche sono inammissibili o manifestamente infondate se non incidono sulla riconoscibilità del provvedimento.
- La nullità derivante dall'adozione de plano del provvedimento di correzione di errore materiale può essere fatta valere in cassazione solo se il ricorrente dimostra un concreto interesse alla partecipazione all'udienza camerale; in mancanza, la censura sul contraddittorio è inammissibile.
- Quando il provvedimento corretto è chiaramente riferibile al destinatario e la correzione non incide su un dubbio identificativo reale, la doglianza sulle "carenze" formali del provvedimento è manifestamente infondata.
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