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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34652/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da un lavoratore nei confronti della società datrice per ottenere il riconoscimento, ai fini retributivi e di computo dell’orario, del tempo impiegato per attraversare i tornelli, raggiungere la postazione di lavoro e, in uscita, abbandonare i locali aziendali dopo il logout. La Corte d’appello aveva riformato il primo grado, qualificando tali tempi come "orario di lavoro" ai sensi della disciplina europea e nazionale sull’orario di lavoro e ritenendo illegittimo il regolamento aziendale del 2017 che li escludeva dal computo. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 112 e 414 c.p.c., sostenendo che in appello sarebbe stata introdotta una domanda nuova e tardiva di nullità del regolamento aziendale, mentre la domanda originaria riguardava l’inapplicabilità dell’accordo del 27 marzo 2013 e della disciplina sulla timbratura in postazione; (2) violazione dell’art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003, per avere la sentenza ritenuto imperativamente regolato il tempo tra ingresso in azienda e login/logout e per avere escluso che in tale arco temporale il lavoratore fosse soggetto al potere direttivo e organizzativo datoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha escluso la novità della domanda, osservando che il fatto costitutivo della pretesa restava sempre la mancata qualificazione e remunerazione del tempo intercorrente tra tornelli e postazione, mentre la diversa fonte regolativa (accordo o regolamento) era irrilevante ai fini della causa petendi e, al più, avrebbe potuto integrare un’eccezione difensiva del datore. Sul secondo ha ritenuto infondato il motivo, valorizzando l’accertamento di merito non specificamente censurato e richiamando la giurisprudenza di legittimità, anche recente, secondo cui il tempo necessario a raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa quando lo spostamento sia funzionale alla prestazione; conseguentemente, se tale tempo è inserito nell’organizzazione del lavoro e strettamente connesso alla prestazione, va computato nell’orario di lavoro, anche come straordinario. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre un vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso la novità della domanda e quindi la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di contenuto del ricorso introduttivo; la Corte non ha ravvisato alcuna inammissibilità della domanda originaria o mutamento della causa petendi.

  • art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003

    Interpretato in coerenza con la nozione di orario di lavoro elaborata dalla giurisprudenza nazionale e unionale, includendo il tempo funzionalmente necessario allo svolgimento della prestazione.

  • direttiva CE n. 2003/88

    Richiamata come fonte eurounitaria di disciplina dell’orario di lavoro, alla quale va conforme l’interpretazione della nozione di orario di lavoro.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Usato per richiamare e conformarsi a precedenti di legittimità su fattispecie analoghe.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo del ricorrente soccombente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato indirettamente nel calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Ai fini dell’ammissibilità delle domande in appello, non integra domanda nuova la mera diversa individuazione della fonte normativa o regolamentare che disciplina un medesimo fatto costitutivo già dedotto in primo grado; è decisivo che resti invariata la pretesa sostanziale azionata.
  • La nozione di orario di lavoro comprende anche il tempo di spostamento interno all’azienda quando esso sia funzionale e necessario all’esecuzione della prestazione lavorativa, con conseguente computabilità di tale tempo nel normale orario e, se del caso, come straordinario.
  • Un regolamento aziendale o un atto unilaterale del datore non può escludere dal computo dell’orario di lavoro tempi che, secondo la disciplina imperativa interna ed eurounitaria, devono invece essere considerati lavorativi.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto che il tempo contestato è strettamente funzionale alla prestazione, tale accertamento è sindacabile in cassazione solo con specifica censura del relativo ragionamento probatorio o giuridico.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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