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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28404/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia assicurativa)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una broker assicurativa e dalla società a lei collegata nei confronti di un'agenzia assicurativa, per ottenere il pagamento di compensi provvigionali asseritamente maturati tra il 2002 e il 2007 per attività di intermediazione tra clienti e compagnia assicurativa. In assenza di un accordo contrattuale scritto o verbale con l'agenzia, la pretesa veniva agganciata agli usi di settore o, in subordine, alla disciplina della mediazione assicurativa. Il tribunale rigettava la domanda; in appello la Corte territoriale dichiarava inammissibile l'appello della società già cancellata e respingeva nel resto il gravame. In cassazione la ricorrente proponeva tre motivi: 1) violazione della normativa sul brokeraggio assicurativo e degli artt. 1754 e 1755 c.c., perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso il diritto alla provvigione ritenendo necessario un accordo con l'agenzia e avrebbe applicato una disciplina non vigente ratione temporis; 2) violazione dell'art. 167 c.p.c., per avere la Corte considerato eccezioni di merito asseritamente tardive; 3) omesso esame di fatti decisivi, per non avere valutato dichiarazioni ritenute confessorie rese dalla controparte in comparsa di risposta e in interrogatorio libero.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, la violazione dell'art. 366 c.p.c. per l'insufficiente esposizione sommaria dei fatti e delle rationes decidendi della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che la sentenza d'appello era sorretta da più autonome rationes: mancanza di un titolo negoziale del compenso nei confronti dell'agenzia, insussistenza dei presupposti della mediazione, mancanza di specifica allegazione e prova sull'utilità ricavata dalla convenuta e sul quantum richiesto. Il primo motivo non coglieva la ratio decidendi, perché la Corte d'appello non aveva applicato il Codice delle assicurazioni né preteso un contratto in senso tecnico, ma aveva escluso che la domanda fosse riconducibile a una fattispecie negoziale o di mediazione; il secondo era privo di adeguata specificazione degli atti e delle eccezioni asseritamente tardive; il terzo era inammissibile sia per la doppia conforme sia perché diretto, in sostanza, a contestare la valutazione del materiale probatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, un'esposizione sommaria ma completa dei fatti di causa e degli elementi necessari a consentire alla Corte di comprendere origine, oggetto della controversia, svolgimento del processo e rationes decidendi senza ricorrere agli atti esterni.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso devono colpire specificamente la reale motivazione della sentenza; il vizio di cui al n. 5 non consente di censurare il mero omesso esame del materiale probatorio, e in presenza di doppia conforme non è proponibile nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 167 c.p.c.

    La censura relativa alle eccezioni di merito tardive è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per non aver chiarito quali fossero le eccezioni e gli atti processuali rilevanti.

  • artt. 1754 e 1755 c.c.

    La Corte ha escluso che la fattispecie potesse essere ricondotta alla mediazione tipica; il diritto alla provvigione presuppone la riconducibilità del rapporto alla disciplina applicabile e, nel caso concreto, mancavano i requisiti per qualificare la prestazione come mediazione tra le parti in causa.

  • art. 2041 c.c.

    La pretesa di arricchimento senza causa non era configurabile, perché la Corte territoriale aveva escluso, sulla base delle allegazioni non specificamente contestate, la prova di un effettivo arricchimento della convenuta e del correlato depauperamento.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La presenza di doppia conforme preclude la deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nei limiti previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non espone in modo autosufficiente fatti, domande, difese, svolgimento del processo e motivazione della decisione impugnata, poiché la Corte deve poter individuare le rationes decidendi senza attingere aliunde.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da rationes decidendi autonome, il ricorso deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola ratio rende il gravame inammissibile perché la decisione resta comunque sorretta dalla parte non censurata.
  • La censura per violazione di legge non è ammissibile se, in realtà, mira soltanto a contestare la lettura del fatto compiuta dal giudice di merito o la motivazione di passaggi non decisivi, senza individuare la concreta regola giuridica applicata erroneamente.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione delle prove e, in caso di doppia conforme, è ulteriormente limitato nei casi previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
  • Chi invoca un compenso o una provvigione deve allegare e provare sia il titolo giuridico della pretesa sia gli elementi necessari per la determinazione del quantum; in difetto, la domanda è destinata al rigetto o comunque non supera il vaglio di specificità in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieMediazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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