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Sentenza

Sentenza n. 1687/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. II, n. 97/2016 del 13 gennaio 2016, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Sicilia n. 97/2016, che aveva ordinato la restituzione dell'area di proprietà dei ricorrenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I proprietari hanno proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 97/2016, passata in giudicato, con la quale era stata ordinata al Comune di Giarre la restituzione di un'area illegittimamente appresa. Un precedente giudizio di ottemperanza era stato dichiarato estinto a seguito del dissesto finanziario del Comune e dell'attrazione della competenza in capo all'Organo Straordinario di Liquidazione. Dopo l'approvazione del rendiconto della gestione straordinaria, avvenuta il 2 maggio 2025, è venuto meno il regime di impignorabilità e di ineseguibilità forzata previsto per i debiti di competenza dell'OSL. Poiché l'OSL non aveva provveduto e l'obbligazione risultava nuovamente esigibile nelle forme ordinarie, i ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento del Comune e chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato, compresa la condanna al pagamento della penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il Comune non aveva dato esecuzione al giudicato e che, conclusa la procedura di dissesto e venuto meno il regime di ineseguibilità, l'obbligazione era tornata esigibile nelle forme ordinarie. Ha ordinato al Comune di dare esecuzione alla sentenza n. 97/2016 entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notifica, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato il Segretario Generale del Comune quale commissario ad acta, con un ulteriore termine di novanta giorni e senza oneri economici. Ha invece respinto la domanda di astreinte: il considerevole ritardo, pur sussistente, era giustificato dalle complessità procedurali connesse al dissesto finanziario, qualificabili come altre ragioni ostative all'applicazione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.100 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000

    impignorabilità e ineseguibilità forzata per i debiti rientranti nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione

    Il regime di impignorabilità e ineseguibilità opera durante la gestione straordinaria del dissesto; una volta approvato il rendiconto e conclusa tale procedura, il creditore non soddisfatto conserva le proprie ragioni e può nuovamente esercitare le azioni esecutive e di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Le complessità procedurali derivanti dal dissesto finanziario costituiscono, nel caso concreto, ragioni ostative all'applicazione della penalità di mora, nonostante il considerevole ritardo nell'adempimento.

Massime di principio

  • Conclusa la procedura di dissesto finanziario di un ente locale con l'approvazione del rendiconto, il creditore rimasto insoddisfatto conserva integralmente le proprie ragioni nei confronti dell'ente e può nuovamente esercitare le azioni esecutive e di ottemperanza, non operando più il regime di ineseguibilità connesso alla gestione straordinaria.
  • Quando l'Organo Straordinario di Liquidazione non abbia adempiuto a un'obbligazione derivante da un giudicato e sia cessato il regime di ineseguibilità collegato al dissesto, l'obbligazione torna esigibile nei confronti dell'ente locale secondo le forme ordinarie.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertato l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione, incaricato di provvedere in via sostitutiva.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando le complessità procedurali derivanti dal dissesto finanziario integrino, nel caso concreto, altre ragioni ostative, anche se il ritardo nell'esecuzione del giudicato è considerevole.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza localeSpese di lite
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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