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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24757/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 17/09/2024, deducendo, con un unico motivo, l'inosservanza dell'art. 546 c.p.p. in relazione all'affermazione della propria responsabilità penale per entrambi i capi di imputazione. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era aspecifico, perché non conteneva l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a fondamento della censura, a fronte di una motivazione di merito ritenuta completa e adeguata sugli elementi essenziali delle fattispecie incriminatrici.

Norme richiamate

  • art. 546 c.p.p.

    La censura relativa alla motivazione della sentenza deve essere specifica e confrontarsi con le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione impugnata; la mera denuncia di inosservanza della norma, senza articolazione argomentativa, rende il motivo aspecifico.

  • art. 591 c.p.p.

    Il difetto di specificità del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente dedurre in modo generico l'inosservanza dell'obbligo di motivazione: occorre indicare puntualmente le ragioni di fatto e di diritto per cui la sentenza sarebbe viziata.
  • Un motivo di ricorso è aspecifico quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e non ne contesta in modo analitico gli snodi decisivi.
  • Se la motivazione della sentenza di merito dà conto in modo completo ed adeguato degli elementi essenziali della fattispecie, una doglianza generica sulla responsabilità penale non supera il vaglio di ammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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