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Ordinanza

Ordinanza n. 447/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento della deliberazione ARERA del 18 aprile 2023 n. 163/2023/R/COM, avente a oggetto il «Testo integrato dei criteri e dei principi generali della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per il periodo 2024-2031 (TIROSS 2024-2031) - approvazione della parte I, recante le disposizioni comuni, e della parte II, dedicata al ross-base”, nonché del relativo allegato A (TIROSS 2024-2031); e di ogni atto antecedente, conseguente e comunque connesso ivi inclusi, ove occorrer possa: la delibera di avvio del procedimento 271/2021/R/COM; i documenti di consultazione 615/2021/R/-COM, 317/2022/R/COM e 655/2022/R/COM; la delibera di avvio del procedimento per lo sviluppo del modello ROSS-integrale n. 527/2022/R/COM.

Giustizia amministrativa202301226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione ARERA n. 163/2023/R/COM e relativo allegato A, recanti il TIROSS 2024-2031, nonché gli atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa ricorrente ha chiesto l’annullamento della deliberazione ARERA del 18 aprile 2023 n. 163/2023/R/COM, avente a oggetto l’approvazione delle parti I e II del Testo integrato dei criteri e dei principi generali della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per il periodo 2024-2031 (TIROSS 2024-2031), e degli atti antecedenti, conseguenti e connessi, inclusi gli atti di avvio del procedimento e i documenti di consultazione indicati nel ricorso. Dall’ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso né contestazioni specifiche relative al contenuto della regolazione. Il giudice ha ritenuto necessario acquisire dalle parti aggiornamenti sulla permanenza dell’interesse alla decisione nel merito, sui fatti e sugli atti sopravvenuti e sull’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto incombenti istruttori. La parte ricorrente deve precisare motivatamente se permane l’interesse alla decisione, aggiornare la situazione della controversia alla data dell’ordinanza, comunicare eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare se ritenga necessaria ulteriore istruttoria. ARERA deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, indicando eventuali sopravvenienze rilevanti per la permanenza dell’interesse o tali da poter incidere sull’esito del giudizio. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il 20 maggio 2026 tramite PAT. Il TAR ha avvertito che l’inerzia della parte ricorrente sulla dichiarazione relativa alla permanenza dell’interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la valutazione dell’inerzia processuale della parte in relazione alla permanenza dell’interesse alla decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell’ordinanza istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di trarre dalla mancata prosecuzione del giudizio elementi per dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; l’ordinanza richiama la possibilità di valorizzare l’inerzia della parte compulsata a dichiarare il permanere dell’interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell’ordinanza istruttoria.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e di aggiornare il quadro fattuale e provvedimentale, la mancata ottemperanza entro il termine assegnato può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In presenza di possibili sopravvenienze idonee a incidere sull’interesse alla decisione o sull’esito del giudizio, il giudice può disporre istruttoria chiedendo alla parte ricorrente chiarimenti sull’attualità dell’interesse e all’amministrazione chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti e sugli atti rilevanti.
  • Un’ordinanza istruttoria che richiede la verifica dell’attualità dell’interesse non definisce il merito della domanda di annullamento; l’esito del giudizio resta subordinato agli adempimenti e alle successive valutazioni del giudice.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Istruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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