Sentenza n. 1033/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato ricalcolo dell’indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, ex appartenente alla Polizia Penitenziaria, è stato collocato a riposo a domanda il 1° giugno 2022, dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile. Ha chiesto all’INPS il ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, come introdotto dall’art. 21 della l. n. 232/1990, ciascuno pari al 2,50 per cento dell’ultimo stipendio, nonché la corresponsione delle differenze, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS si è costituito richiamando indicazioni interne e rilievi del MEF relativi alla necessità di un intervento legislativo. Il TAR ha rilevato preliminarmente la tardività della memoria INPS depositata il 16 giugno 2026 rispetto ai termini dell’art. 73 c.p.a., dichiarando che non ne avrebbe tenuto conto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando la propria giurisprudenza consolidata e quella del Consiglio di Stato. Ha ritenuto che l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 riguardi esclusivamente la base pensionabile definita dall’art. 13 d.lgs. n. 503/1992 e non incida sul calcolo dell’indennità di buonuscita. Ha escluso che l’abrogazione dell’art. 11 l. n. 231/1990 abbia fatto rivivere la precedente limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; pertanto, il beneficio spetta anche in caso di cessazione a domanda. Ha inoltre affermato che il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale quanto alla fruizione del beneficio, essendo funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Quanto alla prescrizione, ha richiamato il principio secondo cui il termine per la riliquidazione della buonuscita decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla cessazione del rapporto, anche in considerazione dell’effetto interruttivo riconducibile al pagamento rateale. Ha quindi accertato il diritto del ricorrente ai sei scatti stipendiali e ordinato all’INPS di rideterminare e corrispondere l’indennità di buonuscita entro 180 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, con gli accessori di legge dalla maturazione del diritto fino al soddisfo. L’INPS è stato condannato alle spese, liquidate in 1.200 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
Prevede il beneficio economico dei sei scatti stipendiali, da includere nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita per il personale interessato.
art. 21, comma 1, l. n. 232/1990
Ha introdotto il riferimento normativo al beneficio dei sei scatti stipendiali per il personale della Polizia Penitenziaria e delle altre forze di polizia a ordinamento civile.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
base pensionabile definita ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503
La disposizione riguarda la sola base pensionabile e non il calcolo dell’indennità di buonuscita.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010
L’abrogazione dell’art. 11 l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente disciplina limitativa del beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità o decesso.
art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973
Il termine prescrizionale per la riliquidazione della buonuscita decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione del rapporto.
art. 73 c.p.a.
La memoria depositata dall’INPS oltre i termini processuali non è stata presa in considerazione.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 deve essere incluso nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita spettante al personale della Polizia Penitenziaria e, in generale, al personale delle forze di polizia a ordinamento civile cui la disposizione si applica direttamente.
- L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 disciplina la base pensionabile e non limita né esclude l’inclusione dei sei scatti stipendiali nel calcolo dell’indennità di buonuscita.
- L’abrogazione della disciplina successiva che aveva sostituito la precedente disposizione limitativa non determina la reviviscenza della norma originaria; pertanto, il beneficio dei sei scatti spetta anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda, se ricorrono gli altri presupposti normativi.
- Il termine previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità non è decadenziale rispetto al diritto al beneficio, ma è funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.
- Il termine di prescrizione del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla cessazione del rapporto di servizio; il pagamento rateale può avere efficacia interruttiva della prescrizione.
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