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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26216/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

Il conduttore di un immobile ad Alghero, in forza di un contratto di locazione stipulato nel 2012, aveva agito sostenendo che il rapporto dovesse essere ricondotto alla disciplina delle locazioni "a canone concordato" di cui all'art. 2, comma 3, L. n. 431/1998, con conseguente illegittimità del canone liberamente pattuito di euro 500,00 mensili e necessità di applicare il canone risultante dagli accordi territoriali (asseritamente euro 188,24 o altra somma da accertare). Deduceva inoltre la presenza di infiltrazioni e vizi dell'immobile, chiedendo la riduzione del canone del 40% e la restituzione delle somme pagate in eccedenza per indebito arricchimento. La locatrice resisteva sostenendo la validità del canone liberamente concordato e contestando i vizi, proponendo anche domande riconvenzionali. In appello il conduttore lamentava, tra l'altro, che il giudice avesse negato l'applicazione dell'art. 2, comma 3, L. 431/1998, avesse omesso di pronunciare sulla restituzione dei canoni asseritamente indebitamente pagati e avesse errato nel riconoscere il rimborso alla locatrice delle spese Tares/Tarsu. In cassazione articolava sei motivi, tutti imperniati sulla pretesa violazione delle norme sulla locazione a canone concordato, dei criteri ermeneutici contrattuali, dell'omessa pronuncia sulla restituzione delle somme, della disciplina sulle preclusioni istruttorie in appello e del riparto delle spese Tares/Tarsu; la Corte ha però ritenuto tutti i motivi inammissibili, soprattutto per difetto di specificità e per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., oltre che per erronea prospettazione dei vizi denunciati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti e sei i motivi, principalmente perché il ricorrente non aveva assolto all'onere di specificare e localizzare i documenti contrattuali e gli atti rilevanti su cui fondava le censure, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c.; inoltre alcuni motivi erano generici, non correlati alla motivazione della sentenza impugnata o formulati sotto un paradigma di vizio non pertinente. Non è stata posta in discussione la decisione di merito nei suoi esiti favorevoli o sfavorevoli nei gradi precedenti, ma il giudizio di legittimità si è chiuso con l'inammissibilità del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata; è stato altresì dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 3, 4 e 5, L. n. 431/1998

    La Corte non entra nel merito della corretta sussunzione del contratto nella disciplina del canone concordato, perché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità.

  • art. 13 L. n. 431/1998

    Censura richiamata dal ricorrente sul prezzo del canone; la Corte non esamina nel merito la dedotta violazione perché il motivo è inammissibile.

  • art. 1362 c.c.

    La denuncia di violazione dei criteri ermeneutici contrattuali è inammissibile se non indica puntualmente quale criterio interpretativo sia stato violato e in che modo la motivazione della sentenza impugnata sia errata.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte rileva che alcuni motivi sono formalmente incardinati su un vizio non pertinente (ad es. art. 360 n. 5 c.p.c. per una doglianza di omessa pronuncia), rendendoli inammissibili.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    È la norma dirimente: il ricorso per cassazione deve indicare specificamente il documento su cui si fonda, trascriverne o localizzarne il contenuto e precisare dove sia stato prodotto nei gradi di merito e nel giudizio di legittimità; in difetto il motivo è inammissibile.

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    Il motivo sulla produzione documentale in appello è inammissibile anche perché non si confronta con la ratio della sentenza che ha negato la produzione per le preclusioni istruttorie.

  • art. 416, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte come ulteriore base delle preclusioni alla produzione documentale nel rito del lavoro/applicato per richiamo, ma la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Il richiamo alla violazione dell'art. 115 c.p.c. non è idoneo a superare le carenze di specificità del ricorso e la mancata correlazione con la motivazione impugnata.

  • art. 116 c.p.c.

    La dedotta violazione non viene scrutinata nel merito per difetto di autosufficienza e genericità della censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione fondato su documenti deve rispettare rigorosamente l'art. 366, n. 6, c.p.c.: occorre indicare specificamente il documento, trascriverne o sintetizzarne il contenuto rilevante e localizzarne la produzione nei fascicoli di merito e di legittimità; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • La denuncia di violazione dei criteri di interpretazione del contratto richiede una critica puntuale e specifica alla motivazione della sentenza impugnata e l'indicazione del criterio ermeneutico asseritamente violato; una censura meramente assertiva o generica non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Il vizio di omessa pronuncia non può essere veicolato sotto il paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., perché non riguarda l'omesso esame di un fatto storico ma un error iuris processuale.
  • In cassazione il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione ha implicitamente disatteso una domanda per difetto di prova o per mancata ammissione di documenti, occorre censurare proprio tale ragione decisoria, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Le questioni relative a documenti nuovi o alla loro ammissibilità in appello devono essere specificamente correlate alle preclusioni processuali invocate e alla motivazione della sentenza che le abbia applicate; il solo richiamo astratto alle norme non basta.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaImpugnazioniProveNotificazioni
RamiLocazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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