Sentenza n. 8184/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di diniego impugnato Prot. N. 13060-P e Codice Pratica n. 20250019731 emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad (Pakistan) in data 11.11.2025 e notificato a mani il 03.12.2025 e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione di procedere all'immediato riesame della domanda di visto del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto di ingresso per motivi di studio, motivato dall'insufficienza dei mezzi finanziari per il mantenimento in Italia
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto per motivi di studio deducendo la violazione dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, dell'art. 6-bis d.P.R. 394/1999 e della circolare MUR per l'anno accademico 2025/2026, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e manifesta irragionevolezza della motivazione. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e del giusto procedimento, lamentando il mancato contraddittorio. In particolare, il ricorrente ha censurato che l'autorità consolare non avesse considerato la borsa di studio ottenuta e le entrate documentate, ai fini della valutazione della disponibilità dei mezzi economici. Il Ministero ha eccepito in rito la nullità della procura estera. Nel corso del giudizio, a seguito di un'ordinanza che aveva disposto il riesame, l'Amministrazione ha riconvocato l'istante ma non aveva ancora concluso il procedimento né rilasciato il visto.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ritenendo manifestamente infondata l'eccezione relativa alla procura: la sottoscrizione era stata attestata da pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 2703 c.c. e la procura era corredata dall'apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, risultando quindi legalizzata di diritto. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato perché il diniego era carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale: l'autorità consolare non aveva considerato la borsa di studio né le entrate documentate dal ricorrente. Il TAR ha inoltre precisato che il visto per motivi di studio è rilasciato per un orizzonte temporale annuale e che, per gli anni successivi al primo, la valutazione della permanenza per studio spetta alla Questura nell'ambito della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. Il provvedimento è stato annullato ed è stato ordinato all'Amministrazione di riesaminare l'istanza, considerando la documentazione prodotta nel giudizio e rispettando il vincolo conformativo derivante dalla sentenza, entro venti giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata del giudizio, verificati i presupposti, mediante sentenza semplificata.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti del visto di ingresso per motivi di studio.
art. 6-bis d.P.R. 394/1999
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del visto per motivi di studio.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente per contestare la violazione del contraddittorio procedimentale e del preavviso di rigetto.
art. 2703 c.c.
Ritenuto applicabile alla sottoscrizione della procura, attestata da pubblico ufficiale.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
La procura estera munita di apostille è stata considerata legalizzata di diritto secondo la Convenzione.
Massime di principio
- Nel valutare una domanda di visto per motivi di studio, l'autorità consolare deve esaminare concretamente e motivare specificamente tutti gli elementi documentati rilevanti per la disponibilità dei mezzi di sostentamento, inclusi borse di studio ed entrate dimostrate; la loro omissione determina carenza istruttoria e motivazionale.
- Il diniego di un visto per motivi di studio non può fondarsi genericamente sull'insufficienza delle risorse economiche senza considerare la documentazione prodotta dall'interessato e senza esplicitare le ragioni per cui essa non sia idonea a dimostrare i mezzi necessari.
- Il visto nazionale per motivi di studio è rilasciato per un orizzonte temporale annuale; la valutazione della permanenza negli anni successivi al primo è rimessa alla Questura nell'ambito del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.
- Quando il giudice annulla un diniego di visto per carenza istruttoria e motivazionale, può ordinare il riesame dell'istanza entro un termine determinato, imponendo all'Amministrazione di considerare la documentazione versata in giudizio e di rispettare il vincolo conformativo derivante dalla pronuncia.
- Una procura estera sottoscritta davanti a pubblico ufficiale e corredata dall'apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 deve essere considerata legalizzata di diritto ai fini della sua utilizzabilità nel processo amministrativo italiano.
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