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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31749/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto la revoca della sospensione della pena (sentenza n.779/2019, irrevocabile il 04/04/2023) per mancato pagamento della provvisionale alla parte civile entro 20 giorni dall'irrevocabilita'. Il Tribunale aveva ritenuto decorso inutilmente il termine e non aveva ritenuto rilevante l'accordo successivo né il pagamento effettuato tra giugno e dicembre 2023. Il ricorrente deduceva erronea applicazione di norme e vizio di motivazione, segnalando che la difesa aveva allegato l'impossibilita' di adempiere tempestivamente per assoluta precarieta' economica e che tali circostanze non erano state valutate.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per cassazione, rilevando che il giudice dell'esecuzione, se dagli atti emergono elementi che consentono di dubitare della capacita' del condannato di soddisfare la condizione o quando tali elementi sono prodotti dalla difesa, e' tenuto a un motivato apprezzamento delle condizioni economiche. Poiche' nel caso concreto mancava qualsiasi valutazione su questo punto, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. H, n. 38431 del 13/09/2023

    Il giudice dell'esecuzione non e' obbligato a un accertamento preventivo delle condizioni economiche, ma deve effettuare un motivato apprezzamento delle stesse se dagli atti emergono elementi di dubbio sulla capacita' di adempiere alla condizione imposta o quando tali elementi sono forniti dalla difesa; l'assenza di tale valutazione e' vizio motivazionale che giustifica l'annullamento dell'ordinanza

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena per inadempimento di una condizione (es. pagamento di una provvisionale) non puo' essere disposta senza una motivazione che valuti le ragioni del ritardo quando emergono elementi che possono giustificarlo
  • Se la difesa produce elementi circa l'impossibilita' economica del condannato, il giudice dell'esecuzione deve esaminarli e motivare il rigetto o l'accoglimento della giustificazione; la mera enunciazione del mancato pagamento non basta
  • Il pagamento avvenuto in epoca successiva al termine puo' avere rilevanza e deve essere valutato nel suo contesto, non automaticamente escluso come irrilevante
  • La mancanza di adeguata istruttoria o di motivazione sul punto puo' determinare l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per nuovo esame
  • In situazioni simili e' opportuno produrre documentazione comprovante la precarieta' economica (es. attestazioni, certificazioni reddituali, dichiarazioni di inesigibilita') per consentire al giudice di effettuare la valutazione richiesta

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