Ordinanza n. 105/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento a) della Determinazione n. 1 del 07/01/2026 del Dirigente del IV Settore – Gestione del Territorio, notificata con nota prot. n. 0739 del 12/01/2026; b) della (non conosciuta) Determina IV Settore n. 433 del 10/10/2025; che) della Nota prot. n. 0002322 del 27/01/2026 del Comune di Giardini Naxos.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione del Dirigente del IV Settore – Gestione del Territorio, ulteriore determina del medesimo settore e nota comunale
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la determinazione dirigenziale del 7 gennaio 2026, la determina del IV Settore del 10 ottobre 2025, non conosciuta, e la nota comunale del 27 gennaio 2026. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio e non ha depositato il provvedimento impugnato né gli atti e i documenti posti a fondamento dell’azione amministrativa, quelli richiamati nel provvedimento e quelli utili alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento, ma ha disposto un incombente istruttorio nei confronti del Comune, ordinandogli di depositare, entro il termine di legge e in vista dell’udienza di merito fissata al 28 maggio 2026, il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti sui quali esso si fonda, quelli in esso citati e ogni altro atto utile al giudizio. Il Collegio ha precisato che la nozione di atti “utili al giudizio” comprende qualsiasi atto suscettibile di incidere sulla decisione della controversia, anche in relazione all’eventuale applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio
L’amministrazione intimata deve depositare entro il termine per la costituzione il provvedimento impugnato e la documentazione rilevante per la decisione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione di tali atti
La mancata produzione degli atti da parte dell’amministrazione legittima il giudice a ordinarne l’esibizione.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La documentazione utile al giudizio comprende anche gli atti rilevanti per valutare l’eventuale applicabilità della disciplina sui vizi formali non invalidanti.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione intimata non deposita il provvedimento impugnato e gli atti posti a suo fondamento entro il termine di costituzione, il giudice amministrativo può ordinare l’esibizione della documentazione ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a.
- L’obbligo di produzione documentale dell’amministrazione comprende non solo gli atti espressamente richiamati nel provvedimento, ma ogni atto suscettibile di influire sulla decisione della controversia.
- Tra gli atti utili al giudizio rientrano anche quelli necessari a consentire la valutazione dell’eventuale applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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