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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7357/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha condannato per bancarotta fraudolenta documentale (omessa/irregolare tenuta delle scritture contabili impedente la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari) e per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione/occultamento di beni ricevuti in leasing). I motivi di ricorso contestano: l'effettiva esistenza della documentazione contabile e il fatto che i ritardi fossero dovuti a problemi tecnici; la valutazione dell'attendibilità delle scritture; l'insussistenza del dolo specifico; la mancata verifica economica del valore dei beni in leasing e dell'eventuale pregiudizio per la massa; la richiesta di riqualificazione in bancarotta documentale semplice; e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che le motivazioni delle sentenze di merito (Tribunale e Corte d'appello) si integrano e che dalle irregolarità, omissioni e dal quadro probatorio emergeva il dolo specifico e la finalità di ostacolare la ricostruzione del patrimonio. Ha ritenuto infondate le censure sulla stampa ritardata dei documenti e sulla valutazione circa i beni in leasing, richiamando la giurisprudenza che considera rilevante qualsiasi manomissione che impedisca l'acquisizione del bene alla massa o determini un onere verso il concedente. Ha respinto la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite e ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna di secondo grado a 3 anni e 6 mesi di reclusione e alle pene complementari previste dall'art. 216 l.f.

Norme richiamate

  • art. 216 Legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)

    La fattispecie è una norma mista/alternativa: può integrarsi sia per omissione sia per irregolare tenuta delle scritture contabili, purché ne derivi l'impossibilità o la complessità della ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. L'elemento soggettivo (dolo) può essere desunto anche per via indiziaria dal quadro complessivo di manomissioni e collegati fatti di bancarotta patrimoniale.

  • norme in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale (giurisprudenza richiamata)

    La sottrazione o l'ostacolo all'acquisizione alla massa di beni pervenuti tramite leasing, o comportante un onere economico per inadempimento, integra il reato di bancarotta patrimoniale quando provoca pregiudizio alla massa e ai creditori, anche se il contratto di leasing sia stato risolto anteriormente o successivamente al fallimento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 618, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiesta dal ricorrente per la rimessione alle Sezioni Unite circa questioni interpretative: la Corte ha ritenuto la questione non idonea a giustificare la rimessione, considerandola reiterativa rispetto alle motivazioni di merito.

Massime di principio

  • L'art. 216 l.f. è norma mista: sia l'omissione che l'irregolare tenuta delle scritture possono integrare il reato se impediscono la ricostruzione patrimoniale; non è necessaria la simultanea verifica di entrambe le condotte.
  • Da un quadro di irregolarità contabili sistematiche e da condotte patrimoniali depauperative può logicamente desumersi il dolo specifico volto a procurare profitto o nuocere ai creditori; non basta invocare difficoltà gestionali o problemi tecnici per escluderlo.
  • La mera esistenza di documenti 'salvati' o stampati tardivamente non esclude il reato se le scritture risultano comunque incomplete, inattendibili o funzionali a occultare operazioni pregiudizievoli.
  • In caso di beni pervenuti tramite leasing, qualsiasi manomissione che impedisca l'acquisizione alla massa o che comporti un onere economico per il fallimento può integrare la bancarotta patrimoniale, indipendentemente dalla risoluzione del contratto in epoca antecedente o successiva al fallimento.
  • Per ottenere l'annullamento in sede di legittimità non è sufficiente contestare le valutazioni di merito: occorre dimostrare errori di legge o motivazioni manifestamente illogiche; censure meramente riformulative sono generalmente inammissibili.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica gli elementi ritenuti decisivi; non è necessario che prenda in esame tutte le circostanze favorevoli prospettate dalla difesa.

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