Cassazione Penale, Sentenza n. 20335/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma (confermata dal Tribunale di Tivoli) relativa al reato previsto dall'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 (fatto del 13/05/2014), deducendo violazione della norma e contestando la condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 129, comma 1, c.p.p., l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Ha ritenuto superfluo approfondire eventuali nullità o il merito della decisione impugnata, poiché la causa estintiva è immediatamente applicabile. Non sono ricorse le condizioni per pronunciare un'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., in considerazione delle valutazioni congrue della Corte d'appello. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. n. 115/2002
Norma soggetta a contestazione nel caso di specie; la pronuncia non entra nel merito dell'interpretazione sostanziale della norma perché ha ritenuto estinto il reato per prescrizione.
art. 129 cod. proc. pen. (comma 1)
prescrizione e cause di non punibilità rilevabili d'ufficio in Cassazione
Applicato per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato e disporre l'annullamento senza rinvio.
art. 129 cod. proc. pen. (comma 2)
Prevede la possibilità di pronunciare un'assoluzione di merito; la Corte ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per farlo alla luce delle valutazioni non illogiche della Corte d'appello.
Giurisprudenza Sez. LI, n. 1021 del 28.11.2001
Richiamata per il principio che, ove sussista una causa di estinzione del reato, risultano irrilevanti eventuali nullità che richiederebbero rinvio al giudice di merito, per il principio di immediata applicabilità della causa estintiva.
Giurisprudenza Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Richiamata per il principio secondo cui in Cassazione non sono rilevabili vizi di motivazione della sentenza impugnata quando sussiste una causa di estinzione del reato (es. prescrizione) e per i criteri relativi all'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2.
Massime di principio
- Se in sede di legittimità emerge una causa di estinzione del reato (es. prescrizione), la Corte di Cassazione può e deve rilevarla d'ufficio e disporre l'annullamento senza rinvio, senza che sia necessario esaminare tutte le questioni di merito o le eventuali nullità.
- La prescrizione è immediatamente applicabile in Cassazione e prevale sull'esame di nullità processuali: se il reato è estinto, i vizi procedurali che richiederebbero rinvio al merito diventano irrilevanti.
- L'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. è possibile ma richiede che emerga in modo evidente l'insussistenza del fatto o la manifesta illogicità delle motivazioni di merito; in caso contrario la Corte si limita a dichiarare l'estinzione del reato.
- La rilevazione della prescrizione può avvenire anche se il ricorso non è privo di ammissibilità: la formazione di un valido rapporto processuale d'impugnazione consente alla Corte di esaminare e dichiarare cause di non punibilità.
- In casi analoghi, chi agisce come ricorrente beneficia della dichiarazione di estinzione: ciò comporta l'annullamento della condanna ma non implica automaticamente una pronuncia di innocenza sostanziale (assoluzione di merito), che resta subordinata a condizioni più stringenti.
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