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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28720/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione del difensore che lo aveva sottoscritto, non abilitato al patrocinio in cassazione al momento della proposizione. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata, condannata dalla Corte di appello alla pena di due anni di reclusione per un reato contestato in relazione all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo. Ha dedotto violazione di legge in punto di affermazione di colpevolezza, sostenendo che il fatto non sarebbe più previsto dalla legge come reato. Tuttavia, la Corte ha rilevato che l'atto di impugnazione era stato proposto da un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione al momento della proposizione del ricorso, quindi da soggetto privo di legittimazione processuale.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019

    norma richiamata come base del reato oggetto di condanna in appello; la ricorrente ha sostenuto che il fatto non sarebbe più previsto dalla legge come reato, ma la decisione non entra nel merito della doglianza perché il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un difensore privo, al momento della sua proposizione, dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, poiché l'impugnazione è sottoscritta da soggetto privo di legittimazione.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto originario di legittimazione del difensore, la Corte non affronta il merito delle censure, anche se attengono alla persistenza della rilevanza penale del fatto contestato.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per colpa della parte, è legittima la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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