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Sentenza

Sentenza n. 379/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, per l’annullamento: a) della nota prot. n. -OMISSIS- del 14 giugno 2023 avente ad oggetto “Comune di -OMISSIS-. C.da -OMISSIS-. Piano di Lottizzazione denominato: “-OMISSIS-”. Annullamento in Autotutela della Perizia di stima Prot. n. -OMISSIS- del 23 dicembre 2020 e del Parere definitivo Prot. n. -OMISSIS- del 23.03.2021”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato (doc. 1); b) della nota prot. A/paesaggistica/-OMISSIS-del 22 agosto 2023, avente ad oggetto “Accertamento di compatibilità paesaggistica per istanze di Condono Edilizio – provvedimento di diniego”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato (doc. 2); - nonché, di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202401297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva annullato per tardività l’annullamento in autotutela degli atti favorevoli paesaggistici, ma ne aveva limitato in motivazione la portata e aveva respinto l’impugnazione del conseguente provvedimento di ritiro specifico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il proprietario aveva ottenuto, insieme agli altri condomini, atti favorevoli della Soprintendenza relativi alla regolarizzazione di varianti edilizie e all’accertamento di compatibilità paesaggistica per ulteriori difformità. La Soprintendenza aveva successivamente annullato tali atti in autotutela, oltre il termine massimo di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990, nonché adottato un provvedimento specifico relativo all’immobile dell’appellante. Il TAR aveva annullato il provvedimento generale di autotutela, riconoscendo la reviviscenza degli atti favorevoli, ma aveva aggiunto d’ufficio una ricostruzione restrittiva del loro contenuto, ritenendo che riguardassero soltanto opere di completamento e finitura e non l’intero complesso edilizio. L’appellante ha dedotto l’erroneità di tale precisazione, il travisamento del contenuto degli atti e la violazione dei limiti della domanda per ultrapetizione, nonché l’illegittimità derivata del provvedimento di ritiro specifico, fondato sull’annullamento generale e sulla pretesa limitata efficacia degli atti favorevoli.

La decisione

Il CGARS ha accolto l’appello. Ha ritenuto fondato il motivo relativo all’ultrapetizione, rilevando che il giudizio di primo grado era limitato alla legittimità del provvedimento di autotutela e che, una volta accertata la sua illegittimità per tardività, il TAR non poteva ridefinire o conformare il contenuto degli atti amministrativi favorevoli tornati efficaci. In applicazione degli artt. 34, commi 1 e 2, c.p.a., il giudice amministrativo deve pronunciarsi nei limiti della domanda e non può sostituirsi all’amministrazione né pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. L’annullamento giurisdizionale dell’atto di ritiro ha prodotto la reviviscenza ex tunc degli atti favorevoli, i quali riacquistano efficacia secondo il loro originario tenore, senza limitazioni derivanti dalla sentenza. Conseguentemente, è stato accolto anche il motivo relativo all’illegittimità derivata del provvedimento di ritiro specifico sub b), adottato in conseguenza dell’annullamento generale: venuto meno quest’ultimo, è venuto meno il presupposto logico-giuridico dell’atto specifico. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata limitatamente alla parte motivazionale che restringeva la portata degli atti favorevoli e al capo relativo al provvedimento specifico, che è stato annullato. È rimasto fermo l’annullamento del provvedimento generale di autotutela già disposto dal TAR. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il provvedimento di annullamento in autotutela adottato oltre il termine massimo previsto dalla norma è illegittimo, salvo le deroghe applicabili che nel caso concreto non sono state ravvisate.

  • art. 34, comma 1, c.p.a.

    In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato

    Il giudice amministrativo deve mantenere la propria decisione entro i limiti della domanda e dell’atto sottoposto al suo sindacato.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati

    La disposizione sancisce il divieto di ultrapetizione e tutela la riserva di amministrazione, impedendo al giudice di anticipare, conformare o sostituire l’esercizio futuro del potere amministrativo.

  • art. 25, comma 3, l.r. 16/2016

    È richiamata quale base normativa della domanda di regolarizzazione delle varianti alle concessioni edilizie originarie.

  • artt. 167 e 181 d.lgs. 42/2004

    Sono richiamati quali disposizioni relative all’accertamento di compatibilità paesaggistica per le ulteriori difformità.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo annulla un provvedimento di autotutela, il sindacato deve arrestarsi alla legittimità dell’atto di ritiro oggetto della domanda e non può estendersi, d’ufficio, alla ridefinizione o interpretazione restrittiva del contenuto degli atti amministrativi precedentemente favorevoli.
  • L’annullamento giurisdizionale dell’atto amministrativo di ritiro determina, in linea generale, la reviviscenza ex tunc dell’atto anteriormente ritirato, che riacquista efficacia secondo il suo originario contenuto, senza poter essere conformato o limitato dal giudice al di fuori dei limiti della domanda.
  • Il divieto previsto dall’art. 34, comma 2, c.p.a. impedisce al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati e vieta di sostituire la valutazione giudiziale a quella che eventualmente spetta all’amministrazione nella successiva interpretazione o applicazione degli atti ripristinati.
  • Il provvedimento specifico adottato in conseguenza di un provvedimento generale di autotutela è affetto da illegittimità derivata quando venga meno, per annullamento giurisdizionale, il presupposto logico-giuridico sul quale esso si fonda.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaAutotutelaInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del potereIncompetenzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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