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Messaggio

Messaggio numero 21124 del 27-07-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS chiarisce che la sospensione di cartelle di pagamento, atti esecutivi e procedure di recupero per i contributi agricoli è prorogata al 15 ottobre 2006. Indica inoltre quali versamenti, oneri accessori e rate di dilazione restano sospesi o devono essere pagati al termine del periodo, precisando il trattamento delle cartelle notificate prima, durante e dopo la sospensione.

Proroga della sospensione delle procedure di riscossione per contributi agricoli fino al 15 ottobre 2006

Proroga della sospensione delle procedure di riscossione per contributi agricoli

Il documento dell'INPS fornisce precisazioni sulla proroga della sospensione delle procedure di riscossione e recupero dei contributi agricoli. La sospensione, già avviata il 12 marzo 2006, viene prorogata fino al 15 ottobre 2006 ai sensi dell'art. 1-bis, comma 1, del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2006, n. 228.

Riferimenti normativi e periodo di sospensione

Il messaggio richiama:

  • il messaggio INPS n. 8710 del 20 marzo 2006;
  • il messaggio INPS n. 20505 del 19 luglio 2006;
  • l'art. 01, comma 3, del D.L. 10 gennaio 2006, convertito in L. 11 marzo 2006, n. 81;
  • l'art. 1-bis, comma 1, del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito in L. 12 luglio 2006, n. 228.

In base a tali disposizioni, il periodo di sospensione:

  • è iniziato il 12 marzo 2006;
  • si conclude il 15 ottobre 2006, salvo ulteriori disposizioni di legge.

Effetti della sospensione sulla riscossione

L'INPS comunica di aver chiesto ai concessionari di recepire la proroga, mantenendo nei propri archivi i provvedimenti di sospensione già in essere dal 12 marzo e disponendo la sospensione anche sui ruoli consegnati successivamente al 31 luglio fino al 15 ottobre 2006.

Restano sospesi fino al 15 ottobre 2006:

  • i versamenti relativi a tutte le cartelle di pagamento già notificate o che saranno notificate fino a tale data;
  • le rate di dilazione ricadenti nel periodo 12 marzo - 15 ottobre 2006;
  • tutti gli atti esecutivi o cautelari in corso alla data del 12 marzo, con divieto di iniziare nuove procedure fino al 15 ottobre 2006;
  • i giudizi pendenti relativi a opposizioni a cartella o a misure esecutive e cautelari.

Versamenti spontanei durante la sospensione

Pur in presenza della sospensione, i concessionari devono accettare eventuali versamenti spontanei del contribuente:

  • a titolo di rata di dilazione, se è già in corso un piano di rateazione;
  • in mancanza di rateazione, a titolo di acconto sulle somme iscritte a ruolo.

Effetti sul calcolo degli oneri accessori

Il periodo di sospensione è qualificato come "periodo neutro", durante il quale non maturano ulteriori somme aggiuntive. Il calcolo degli oneri resta cristallizzato alla data del 12 marzo 2006 e riprende dal 16 ottobre 2006, salvo diverse disposizioni di legge.

Regole per gli oneri accessori in base alla data di notifica

Il messaggio distingue diverse casistiche:

  • Cartelle notificate prima del 12 marzo 2006 e già scadute a tale data: gli oneri maturati fino all'entrata in vigore della legge si cristallizzano fino al 15 ottobre; in caso di mancato pagamento, riprendono dal 16 ottobre 2006.
  • Cartelle notificate prima del 12 marzo 2006 ma non ancora scadute: nel periodo di sospensione non si calcolano ulteriori oneri; se il pagamento avviene entro il 15 ottobre, va corrisposto solo il carico iscritto a ruolo; se il pagamento avviene dopo il 15 ottobre, gli ulteriori oneri decorrono dalla notifica al pagamento, detraendo il periodo neutro.
  • Cartelle notificate tra il 12 marzo e il 15 ottobre 2006: se pagate entro il 15 ottobre non maturano accessori di morosità; se pagate dopo tale data, gli ulteriori oneri decorrono dalla notifica al pagamento, sottraendo il periodo neutro.
  • Cartelle notificate dopo il 15 ottobre 2006: si applicano le regole ordinarie; in caso di ritardo, gli ulteriori oneri accessori decorrono dalla notifica al pagamento.

Rateazioni e scadenze successive al 15 ottobre 2006

Per le dilazioni di pagamento con piani di ammortamento già trasmessi ai concessionari, alla scadenza del 15 ottobre 2006 le rate scadute nei mesi di sospensione devono essere pagate:

  • in un'unica soluzione;
  • insieme alla rata di ottobre;
  • entro il 31 ottobre.

Le rate residue, da novembre in poi, devono essere versate alle singole scadenze ordinarie.

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