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Messaggio

Messaggio numero 20947 del 25-07-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS chiarisce che, per individuare le imprese ammesse alla sospensione contributiva prevista dalla legge n. 81/2006, oltre al criterio della prevalenza delle attività nella filiera avicola può essere utilizzato, in alcuni casi, anche il criterio della prevalenza del fatturato 2005 riferito al periodo gennaio-ottobre. La prevalenza deve essere attestata dall’azienda con l’allegato 2 della circolare n. 72/2006, opportunamente integrato.

Precisazioni sulla sospensione contributiva per l’emergenza influenza aviaria

Legge 11 marzo 2006, n. 81 – Provvedimenti per l’emergenza sanitaria da influenza aviaria: precisazioni

Il messaggio fornisce chiarimenti operativi sulla sospensione contributiva prevista dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, in relazione all’emergenza sanitaria denominata "influenza aviaria". L’intervento riguarda in particolare l’individuazione delle imprese della filiera avicola che possono accedere al beneficio.

Contesto e precedente istruzione INPS

Con il messaggio n. 017672 del 20/06/2006 era già stato disposto l’ampliamento delle attività ammesse alla sospensione contributiva. In tale sede era stato anche precisato che, quando non fosse possibile individuare lavoratori adibiti esclusivamente alle attività rientranti nella filiera avicola, si doveva applicare il criterio della prevalenza nello svolgimento di attività proprie della filiera.

Nuovo criterio di individuazione delle imprese ammesse

L’Istituto evidenzia che, tenuto conto della peculiarità del settore e di alcune fattispecie sottoposte alla sua valutazione, il criterio della prevalenza delle attività potrebbe non essere sempre idoneo a individuare correttamente le imprese ammesse alla sospensione contributiva.

Per questa ragione, in tali casi, viene ammesso un ulteriore criterio di verifica:

  • prevalenza del fatturato conseguito nell’anno 2005 nell’esercizio di attività proprie della filiera avicola;
  • riferimento al medesimo periodo oggetto della sospensione, ossia gennaio/ottobre.

Attestazione della prevalenza

Anche nel caso in cui si utilizzi il criterio del fatturato, la prevalenza deve essere attestata dall’azienda richiedente. L’attestazione deve essere resa utilizzando l’allegato 2 della circolare n. 72/2006, opportunamente integrato.

Rilievo esterno del messaggio

Il messaggio precisa infine che, avendo rilevanza esterna, sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto.

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