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Messaggio

Messaggio numero 20930 del 25-07-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio chiarisce che, per i titolari di prestazioni sostitutive di invalidità civile che abbiano compiuto 65 anni, gli accertamenti sanitari successivi non possono incidere sulla prestazione sostitutiva già trasformata in assegno sociale. Restano invece rilevanti per eventuale indennità di accompagnamento e per prestazioni socio-sanitarie non economiche. Le sedi devono ignorare i verbali con esiti successivi al 65° anno, ripristinare eventuali prestazioni revocate e sospendere i recuperi di indebiti già contestati, nei limiti dei termini prescrizionali.

Prestazioni sostitutive di invalidità civile per ultrasessantacinquenni: criteri sugli accertamenti sanitari e sui limiti reddituali

Prestazioni sostitutive di invalidità civile per ultrasessantacinquenni

Il documento fornisce chiarimenti operativi sulle prestazioni sostitutive di invalidità civile ex art. 19 della legge n. 118/1971, con particolare riferimento agli accertamenti sanitari effettuati su soggetti che abbiano compiuto 65 anni. L’INPS precisa gli effetti dei verbali di revisione, il regime reddituale applicabile e le conseguenze su revoche, ripristini e recuperi di indebiti.

Quesito posto dalle sedi e tema affrontato

Alcune sedi hanno chiesto indicazioni sulla validità degli accertamenti sanitari eseguiti da ASL e Commissioni di Verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze in sede di revisione di soggetti ultrasessantacinquenni titolari di prestazioni sostitutive di invalidità civile. Il dubbio riguardava in particolare:

  • se la riduzione della capacità lavorativa sotto il 74% comporti la revoca dell’assegno sociale sostitutivo, con eventuale riconoscimento dell’assegno sociale secondo l’art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995;
  • se una riduzione compresa tra il 74% e il 99% imponga una riconsiderazione dell’assegno sostitutivo alla luce dei limiti reddituali previsti per l’assegno mensile di invalidità.

Quadro normativo richiamato

L’Istituto ricorda che, al compimento del 65° anno di età, le prestazioni di invalidità civile sono sostituite dalla pensione sociale, oggi assegno sociale, ai sensi dell’art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118. In tale passaggio, l’INPS mantiene per i limiti reddituali gli stessi criteri applicati prima del compimento dell’età, in coerenza con le direttive ministeriali del 27 marzo 2000 e con la giurisprudenza richiamata (Cass. SS.UU. n. 10972/2001).

Criteri reddituali applicabili

Con riferimento alle condizioni reddituali, il messaggio richiama la circolare n. 86 del 27 aprile 2000, ribadendo che per gli ultrasessantacinquenni il reddito da considerare è quello percepito nell’anno precedente, rapportato al limite previsto per l’anno di riferimento della prestazione, secondo la medesima logica già adottata per le provvidenze di invalidità civile fino al 65° anno.

Regime degli indebiti

Le prestazioni sostitutive di invalidità civile sono state incluse nella sanatoria prevista dall’art. 42, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tale disposizione prevede la non ripetibilità delle somme relative a pensioni degli invalidi civili percepite entro il 2 ottobre 2003 e risultate indebite per superamento dei limiti reddituali. Per gli indebiti successivi a tale data, si applica lo stesso regime previsto per le invalidità civili.

Effetti degli accertamenti sanitari dopo il 65° anno

Il punto centrale del messaggio riguarda la permanenza dei requisiti sanitari dopo il compimento del 65° anno. L’INPS precisa che, ferma restando la disciplina reddituale e quella sui recuperi di indebito, per tutti gli altri aspetti si applica la normativa dell’assegno sociale, la quale non contempla visite di rivedibilità programmate né verifiche-revisioni sanitarie.

Il documento osserva inoltre che l’art. 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativo ai procedimenti di verifica sanitaria in materia di invalidità civile, è volto ad accertare la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici economici. Tuttavia, una volta compiuti i 65 anni, il soggetto non è più titolare di provvidenza economica di invalidità civile, ma dell’assegno sociale.

Rilevanza residua degli accertamenti sanitari

Gli accertamenti sanitari effettuati su soggetti ultrasessantacinquenni restano rilevanti solo per:

  • la verifica del diritto all’indennità di accompagnamento;
  • le prestazioni di carattere socio-sanitario non economiche.

Per il resto, il compimento del 65° anno rappresenta una linea di confine che "cristallizza" la situazione esistente a quella data: cessano le prestazioni di invalidità civile ex artt. 12 e 13 della legge n. 118/1971 e, per il futuro, l’interessato fruisce dell’assegno sociale senza che l’INPS possa rimettere in discussione la permanenza del requisito sanitario dopo tale momento.

Indicazioni operative per le sedi

Le sedi INPS devono:

  • non tenere conto dei verbali di accertamento sanitario che riportino esiti con decorrenza successiva al compimento del 65° anno di età;
  • considerare, se non diversamente indicato nel verbale, che le visite riferite a revisioni mediche con scadenza anteriore al 65° anno ma effettuate successivamente producono effetti dalla data di scadenza, poiché da tale data è già prevista la sospensione delle prestazioni INVCIV;
  • definire le situazioni pendenti conformandosi ai chiarimenti forniti;
  • ripristinare, su istanza o ricorso degli interessati e nei limiti dei termini prescrizionali, le prestazioni eventualmente revocate.

Gestione dei casi con possibili comportamenti dolosi

Il messaggio precisa che devono essere mantenuti in evidenza, in attesa dei relativi provvedimenti giudiziali definitivi, i casi segnalati da ASL, Commissioni di verifica, altri soggetti titolari del potere concessorio in materia di invalidità civile o dall’autorità giudiziaria, quando siano stati ravvisati eventuali comportamenti dolosi.

Recuperi di indebiti

Qualora sia già stata avviata la contestazione di indebiti, non deve essere dato corso ai relativi recuperi. Questa indicazione si collega alla necessità di adeguare l’azione amministrativa alla diversa disciplina applicabile agli ultrasessantacinquenni e ai chiarimenti forniti con il messaggio.

Conclusione operativa

Il messaggio, pubblicato anche sul sito internet dell’Istituto per la sua rilevanza, stabilisce in sostanza che il compimento del 65° anno impedisce di rimettere in discussione, con accertamenti sanitari successivi, il diritto alla prestazione sostitutiva di invalidità civile, mentre restano applicabili la disciplina reddituale, le regole sugli indebiti e le verifiche finalizzate ad altre prestazioni ancora astrattamente rilevanti.

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