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Messaggio

Messaggio numero 21502 del 01-08-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS chiarisce le regole di erogazione del sussidio mensile del Programma P.A.R.I., in particolare per i lavoratori che partecipano a corsi di formazione, per i percettori di indennità di disoccupazione o prestazioni similari e per le ipotesi di sospensione del pagamento. Vengono inoltre precisati i flussi di comunicazione tra Regioni, Italia Lavoro e sedi INPS territoriali, con indicazione della data di scadenza del Programma fissata al 30 settembre 2007.

Programma P.A.R.I.: disposizioni e chiarimenti su sussidi e incentivi

Programma P.A.R.I. - chiarimenti su sussidi mensili e sospensioni

Il documento contiene precisazioni, concordate con il Ministero del Lavoro, al messaggio INPS n. 17740 del 21 giugno 2006 sul Programma P.A.R.I. Le indicazioni riguardano soprattutto i casi di sospensione del sussidio mensile, le condizioni di compatibilità con la partecipazione a corsi di formazione, la posizione dei lavoratori che percepiscono altre prestazioni di disoccupazione o similari e le modalità di segnalazione delle situazioni rilevanti.

Partecipazione dei lavoratori sussidiati a corsi di formazione

Viene confermato che, in linea generale, la partecipazione a corsi di formazione comporta la sospensione del sussidio mensile per i lavoratori inseriti negli elenchi regionali degli aventi titolo. Tale regola è però esclusa in tre specifiche ipotesi:

  • il corso non compromette l’andamento del percorso di reinserimento o di inserimento;
  • il corso è parte del percorso di reinserimento o di inserimento;
  • l’interessato non percepisce altri sussidi per la partecipazione al corso con oneri a carico di enti pubblici.

La verifica della ricorrenza di una di tali condizioni deve essere effettuata caso per caso dalla Regione competente e/o da Italia Lavoro - Uffici di Roma. Nel frattempo, il nominativo del lavoratore deve essere comunicato con urgenza dalla sede INPS competente al Progetto, tramite la propria sede regionale, e il pagamento resta sospeso fino alla conclusione dell’accertamento.

Percettori di indennità di disoccupazione o trattamenti similari

Il documento ribadisce che il sussidio P.A.R.I. può essere riconosciuto solo ai lavoratori che, al momento della concessione, non siano già percettori di indennità o sussidi legati allo stato di disoccupazione o inoccupazione, né di altri trattamenti previdenziali o assistenziali di natura similare.

Se un lavoratore è stato incluso negli elenchi regionali nonostante percepisca una di tali prestazioni, il sussidio mensile può essere corrisposto solo dal primo giorno successivo alla cessazione dell’indennità in godimento. In tal caso:

  • si verifica uno slittamento della decorrenza del sussidio P.A.R.I.;
  • non si riduce il numero massimo di mensilità stabilite dalla Regione e indicate nella Convenzione INPS-Regione;
  • eventuali riduzioni possono derivare solo dal fatto che lo spostamento della decorrenza iniziale faccia superare la data di scadenza del Programma, fissata al 30 settembre 2007 per tutte le Regioni.

Anche questi casi devono essere segnalati immediatamente allo scrivente Progetto tramite la competente sede regionale.

Sospensione del pagamento e flussi di comunicazione

Il messaggio richiama il sistema di comunicazione già previsto: i nominativi dei lavoratori da indennizzare sono individuati dalla Regione competente e trasmessi a Italia Lavoro, che li inoltra al Progetto per gli adempimenti di competenza. Lo stesso canale deve essere usato anche per le variazioni rilevanti che possano incidere sulla sospensione o sulla decadenza dal sussidio.

Le ulteriori precisazioni sono le seguenti:

  • i nominativi degli aventi titolo e le eventuali variazioni nella fruizione del sussidio devono essere comunicati dalla Regione esclusivamente a Italia Lavoro - Uffici di Roma;
  • se la sede INPS competente rileva situazioni potenzialmente incompatibili con il diritto al sussidio P.A.R.I., deve sospendere il pagamento e segnalarle, tramite la propria sede regionale, allo scrivente Progetto;
  • tra le situazioni incompatibili sono richiamate, a titolo esemplificativo, la titolarità di pensione diretta, di assegno di invalidità o lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o dipendente;
  • resta ferma l’eccezione già prevista per i percettori delle prestazioni indicate al punto precedente, per i quali la titolarità comporta soltanto lo slittamento del termine iniziale di concessione del sussidio.

Lo scopo della segnalazione è consentire una valutazione uniforme a livello nazionale sulla compatibilità di tali situazioni con la percezione del sussidio P.A.R.I.

Scadenza del Programma

Nel testo viene richiamata la scadenza del Programma P.A.R.I., attualmente prevista al 30 settembre 2007 per tutte le Regioni. Questa data assume rilievo soprattutto nei casi in cui lo slittamento della decorrenza del sussidio possa ridurre di fatto il periodo utile di fruizione.

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