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Messaggio

Messaggio numero 21735 del 02-08-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS comunica che, in base al D.P.C.M. 28 luglio 2006, i versamenti contributivi e in generale i versamenti unitari con scadenza entro il 21 agosto 2006 possono essere effettuati entro tale data senza maggiorazioni. Il rinvio riguarda anche i contributi previdenziali e assistenziali versati con modello F24. Per i datori di lavoro con sistema DM10 resta fermo l’ultimo giorno del mese per la denuncia DM10/2; per le aziende con ferie collettive autorizzate il differimento decorre dal 16 agosto, mentre gli interessi decorrono dal 21 agosto.

Differimento al 21 agosto 2006 dei versamenti contributivi con scadenza entro tale data

Differimento dei versamenti contributivi di agosto 2006

Il messaggio INPS n. 21735 del 2 agosto 2006 recepisce quanto stabilito dal D.P.C.M. 28 luglio 2006 e chiarisce l’applicazione del differimento dei termini di versamento per le somme in scadenza nel mese di agosto 2006. Il documento precisa l’ambito oggettivo del rinvio, le ricadute sui versamenti effettuati con modello F24 e alcune regole specifiche per i datori di lavoro con sistema DM10 e per le aziende con ferie collettive.

Base normativa e termine di differimento

Il provvedimento richiama l’art. 1 del D.P.C.M. 28 luglio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 176 del 31 luglio 2006. Tale disposizione prevede che il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel mese di agosto 2006 entro il giorno 21, possa essere effettuato entro la predetta data senza alcuna maggiorazione.

Ambito di applicazione del rinvio

Il messaggio specifica che il differimento al 21 agosto riguarda tutti i versamenti unitari da eseguire con modello F24. Rientrano quindi nel beneficio anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti:

  • dai datori di lavoro;
  • dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative;
  • dai venditori a domicilio;
  • dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall’Istituto.

Indicazioni per i datori di lavoro con sistema DM10

Per i datori di lavoro che operano con il sistema DM10, il messaggio precisa che il termine di presentazione della denuncia DM10/2 rimane fissato all’ultimo giorno del mese. Il differimento indicato dal D.P.C.M. riguarda quindi il versamento, ma non modifica tale scadenza dichiarativa.

Aziende con ferie collettive autorizzate

Per le aziende autorizzate, nel mese di luglio, al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, il documento stabilisce che:

  • i giorni di differimento decorrono comunque dal 16 agosto;
  • gli interessi di differimento decorrono dal termine differito, cioè dal 21 agosto.

Pubblicazione del messaggio

Il messaggio dispone infine la pubblicazione sul sito Internet dell’Istituto.

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