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Messaggio

Messaggio numero 20908 del 25-07-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS conferma che le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto possono continuare a beneficiare dell’esonero dalla contribuzione per disoccupazione involontaria, anche dopo la circolare n. 63/2005. Resta valido il precedente orientamento della circolare n. 7/1961 e le posizioni contributive devono continuare a essere contrassegnate dal c.a. "1B".

esonero dall'obbligo contributivo per la disoccupazione involontaria per le aziende di trasporto pubblico

Esonero contributivo per la disoccupazione involontaria nelle aziende di trasporto pubblico

Il messaggio chiarisce il regime contributivo applicabile alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in relazione all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. L’Istituto conferma la perdurante applicabilità dell’orientamento già espresso con la circolare n. 7 del 3 maggio 1961, precisando che l’esonero può continuare a essere riconosciuto anche dopo la circolare n. 63 del 6 maggio 2005.

Oggetto del chiarimento

Il documento risponde a richieste di chiarimento sulla possibilità di considerare ancora applicabili le disposizioni della circolare n. 7 C. e V. del 3 maggio 1961 e, quindi, di concedere alle aziende di trasporto pubblico l’esonero dall’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria, nonostante la successiva circolare n. 63/2005.

Quadro normativo richiamato

L’obbligo contributivo contro la disoccupazione involontaria per il personale di ruolo dipendente dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto è ricondotto alla disciplina speciale del Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e del relativo allegato A.

Il messaggio richiama inoltre:

  • l’art. 40, n. 2, del R.D.L. n. 1827/1935, quale base dell’esonero contributivo;
  • l’art. 36 del D.P.R. n. 818/1957, con riferimento alla stabilità di impiego risultante da norme che regolano lo stato giuridico del personale;
  • la legge 15 luglio 1966, n. 604, e l’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, indicati come non applicabili al personale di ruolo in caso di cessazione del rapporto, in ragione della specialità della disciplina del R.D. n. 148/1931.

Principio interpretativo affermato

L’Istituto evidenzia che la disciplina del R.D. n. 148/1931 è completa e speciale. In base a un consolidato orientamento giurisprudenziale:

  • alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale di ruolo non si applicano la normativa generale sui licenziamenti né l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori;
  • la “stabilità di impiego” prevista dall’art. 8, comma 2, del R.D. n. 148/1931 deriva direttamente dalle norme regolatrici dello stato giuridico del personale e non richiede, per il suo accertamento, un apposito decreto ministeriale.

Effetti per le aziende di trasporto pubblico

Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, anche se costituite in forma societaria e con capitale interamente pubblico oppure solo parzialmente privatizzato, possono continuare a essere esonerate dall’obbligo di versamento della contribuzione contro la disoccupazione.

L’Istituto precisa che tale esonero continua a operare in deroga a quanto affermato nella circolare n. 63/2005, richiamando anche la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 52293 del 7 aprile 2004.

Conferma ministeriale

Il messaggio riferisce che l’interpretazione è stata confermata anche dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 25/SEGR/0004572 del 25 maggio 2006, in risposta a un interpello dell’Associazione Trasporti ASSTRA.

Secondo tale nota:

  • non sussiste alcun particolare onere procedurale a carico delle imprese per accedere all’esonero ex art. 40, n. 2, R.D.L. n. 1827/1935;
  • la privatizzazione è irrilevante rispetto alle garanzie di stabilità di impiego assicurate dal R.D. n. 148/1931 e dal relativo allegato A;
  • subordinare l’esenzione a specifici accertamenti contrasterebbe con il principio di non aggravamento delle procedure amministrative di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990.

Indicazioni operative per le posizioni contributive

In conferma di quanto già disposto dalla circolare n. 7/1961, il messaggio dispone che:

  • le posizioni contributive delle aziende interessate devono continuare a essere contrassegnate dal c.a. "1B";
  • ove necessario, le aziende possono continuare a utilizzare i particolari codici tipo contribuzione (c.t.c.) previsti per mantenere l’esonero.

Pubblicazione e rilevanza esterna

Il documento precisa che il messaggio ha rilevanza esterna e sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto.

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