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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 167/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lylo Anton era stato condannato per avere concorso nel procurare l'ingresso illegale in Italia di 56 cittadini extracomunitari il 14/05/2018 (art.12 co.3, 3‑bis, 3‑ter d.lgs. 286/1998). In appello la condanna era stata confermata. In Cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazioni procedurali e vizio di motivazione per l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai migranti (sostenendo che andavano ascoltati con assistenza difensiva perché possibili indagati per art.10‑bis d.lgs. 286/1998); 2) errore nella valutazione e nella sussistenza delle aggravanti (numero dei trasportati, fine di lucro, pericolo per la vita); 3) illegittimità del trattamento sanzionatorio e della misura della multa per violazione degli artt.24 e 66 cod.pen. e limiti previsti per le pene pecuniarie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché alcune questioni richiedevano una rivalutazione dei fatti. Ha ritenuto ammissibili e utilizzabili le dichiarazioni dei migranti sulla base dell'orientamento della Sez. U n.40517/2016, con la precisazione che non è rilevante l'esatta individuazione del luogo del soccorso ma la necessità oggettiva del soccorso (emersa dalle condizioni meteo e dalle attività di scorta fino al porto di Otranto). Ha confermato la correttezza della valutazione delle aggravanti alla luce delle prove e delle dichiarazioni testimoniali e ha respinto il profilo relativo ai limiti della multa, richiamando l'art.27 cod.pen. secondo cui le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo, sicché l'art.24 non si applica ai meccanismi di determinazione pecuniaria basati sulla moltiplicazione per persona. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.12 d.lgs. n.286/1998 (co.3, 3‑bis, 3‑ter)

    Norma incriminatrice applicata: prevede la pena per il favoreggiamento dell'ingresso di più stranieri; la multa è determinata anche in relazione al numero dei soggetti trasportati

  • art.10‑bis d.lgs. n.286/1998

    Richiamata dalla difesa per sostenere che i migranti potevano essere considerati indagati; la Corte ha affermato invece che, in presenza di soccorso necessario, non è configurabile il reato contestato ai migranti e le loro dichiarazioni hanno natura testimoniale

  • Sez. U n.40517 del 2016

    Giurisprudenza di legittimità che riconosce l'utilizzabilità come dichiarazioni testimoniali delle sommarie informazioni rese spontaneamente dai migranti alla P.G. quando il fatto si inscrive in attività di soccorso

  • art.64 cod.proc.pen.

    Norma sull'avviso della facoltà di non rispondere e dell'assistenza; la Corte ha ritenuto che la mancata osservanza non inficia l'utilizzabilità delle dichiarazioni nel caso di soccorso necessario

  • art.173 co.1 disp.att. cod.proc.pen.

    Richiama l'obbligo di sintesi dell'atto di ricorso in Cassazione; il ricorso è stato valutato entro i limiti previsti

  • art.24 cod.pen.

    Prevede il limite massimo per alcune sanzioni pecuniarie; la Corte ha ritenuto che non si applichi alle pene pecuniarie proporzionali previste dall'art.12 d.lgs. 286/1998

  • art.66 cod.pen.

    Regola il cumulo formale di circostanze; la doglianza del ricorrente sul limite massimo risultante dall'applicazione congiunta non è stata accolta perché le pene pecuniarie proporzionali sono escluse dal limite dell'art.24

  • art.27 cod.pen.

    Interpretazione decisiva: le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo, pertanto i meccanismi che moltiplicano una quota per ogni persona trasportata esulano dal limite dell'art.24

  • art.133‑bis cod.pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione al cumulo di aggravanti; la Corte ha ritenuto comunque corretto il trattamento sanzionatorio applicato dal giudice di merito

  • art.616 cod.proc.pen.

    Norma che consente la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per determinare l'importo di euro 3.000

Massime di principio

  • Le dichiarazioni spontanee rese dai migranti alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate come testimonianze quando il fatto si iscrive in un contesto di soccorso necessario; non è indispensabile provare l'esatta collocazione del soccorso (acque internazionali vs nazionali) se la necessità è obiettivamente dimostrata
  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente i fatti: i motivi che richiedono mera rivalutazione delle prove o della credibilità testimoniale sono inammissibili
  • Le aggravanti relative al numero dei trasportati, al fine di lucro e al pericolo per la vita possono essere desunte anche da elementi indiziari e dalle dichiarazioni dei migranti se la motivazione del giudice di merito è logica e aderente ai fatti
  • Le pene pecuniarie previste con meccanismi proporzionali (es. moltiplicazione per numero di persone) rientrano nella nozione di pena pecuniaria proporzionale di cui all'art.27 cod.pen. e non sono soggette ai limiti quantitativi generali dell'art.24 cod.pen.
  • In procedimenti di immigrazione clandestina il quadro normativo e la giurisprudenza riconoscono specificità probatorie: le misure di tutela procedurale (es. avviso di garanzia/assistenza) non operano automaticamente in senso impeditivo quando le dichiarazioni hanno natura testimoniale e sussiste un contesto di soccorso

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