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Ordinanza

Ordinanza n. 2638/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento, previa la declaratoria di illegittimità: del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso documentale, trasmessa a mezzo PEC in data 19.12.2025 dalla ricorrente, avente ad oggetto l’istanza di accesso documentale, ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 – Concorso PNRR "per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno", per la Classe di Concorso A022”;

Giustizia amministrativa202601359

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale trasmessa via PEC il 19 dicembre 2025, relativa al concorso PNRR per la classe di concorso A022

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'annullamento del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale presentata ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, concernente gli atti del concorso PNRR per titoli ed esami destinato all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso A022. Dal testo non emergono ulteriori specifici motivi di illegittimità articolati nel ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio né in rito né nel merito. Ha ordinato all'U.S.R. Campania, ritenuto costituito solo formalmente, di depositare entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, una relazione documentata sui fatti dedotti in ricorso. In particolare, l'Ufficio dovrà chiarire se l'istanza di accesso sia stata accolta totalmente o parzialmente e, in caso negativo, indicare le ragioni del diniego totale o parziale. Ogni decisione è stata riservata all'esito dell'istruttoria, comprese le questioni di rito, di merito e le spese. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 maggio 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi delle parti.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Costituiscono la base normativa dell'istanza di accesso documentale proposta dalla ricorrente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, quale fondamento dell'oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Quando, in un giudizio instaurato contro il silenzio-diniego su un'istanza di accesso documentale, l'amministrazione competente risulta costituita solo formalmente e non fornisce chiarimenti sull'esito dell'istanza, il giudice può ordinare il deposito di una relazione documentata sull'eventuale accoglimento totale o parziale e, in caso di diniego, sulle relative ragioni, riservando ogni decisione all'esito dell'istruttoria.
  • Nel giudizio di accesso, la relazione istruttoria dell'amministrazione deve consentire al giudice di verificare concretamente se l'istanza sia stata evasa e, in caso negativo, quali motivi abbiano giustificato il diniego totale o parziale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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