Cassazione Penale, Sentenza n. 33861/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il riesame della misura cautelare in carcere. Il ricorrente contestava: a) la carenza dei gravi indizi per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1), denunciando che l'ordinanza si fondava su condotte isolate (capo 2), sporadiche frequentazioni al bar "Eco del mare", colloqui in carcere con il fratello e rapporti di amicizia e parentela; b) l'inaffidabilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Santo Mirarchi, richiamando una sentenza di primo grado che lo avrebbe ritenuto mendace; c) la errata qualificazione e mancanza del pericolo di propagazione nell'incendio dell'escavatore (capo 2), sostenendo che dalle fotografie non risultava pericolo di incendio e non vi fu neppure intervento dei vigili del fuoco; d) l'assenza delle esigenze cautelari per il decorso del tempo (ultimo fatto rilevante 2019), l'impossibilità di recidere legami di parentela e la sporadicità dei colloqui in carcere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato al controllo della presenza di motivazione logica e del rispetto delle norme; le censure del ricorrente sono state in gran parte valutate come mere richieste di riconsiderazione del merito. La Corte ha confermato la fondatezza della valutazione del Tribunale del riesame: esiste un compendio indiziario convergente costituito dalle dichiarazioni di collaboratori (Santo Mirarchi e Dante Mannolo), dalle intercettazioni, dai servizi di appostamento (inclusi incontri al bar "Eco del mare"), dalle frequentazioni con esponenti della 'ndrangheta e dall'incendio dell'escavatore, che nel contesto risultava strumentale alla acquisizione di "credibilità" mafiosa. Quanto all'incendio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione aggravata (pericolo di incendio) sulla base delle intercettazioni e degli accertamenti di polizia. Sulla attualità delle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso che per reati di mafia il decorso del tempo non elimina automaticamente la sussistenza del pericolo di reiterazione se persistono indizi e rapporti con il clan. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa.
Norme richiamate
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Limita la trattazione dei motivi in cassazione: il ricorso doveva essere articolato nei limiti necessari alla motivazione; utilizzato per segnalare restrizioni formali nella presentazione dei motivi.
cod. proc. pen., art. 192
Criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori: la Corte rileva che l'attendibilità va valutata nel contesto e che l'eventuale sentenza che critica un collaboratore in altro procedimento non è automaticamente idonea a renderlo inattendibile nel giudizio qui esaminato.
cod. proc. pen., art. 273
Riferito al principio dei gravi indizi: la Cassazione verifica solo violazioni di legge o motivazione manifestamente illogica, non una rivalutazione ampia del merito.
cod. proc. pen., art. 274
Norma sulle esigenze cautelari: la Corte richiede che la mancanza di esigenze sia dimostrata con violazione di legge o motivazione illogica per essere rilevata in sede di legittimità.
cod. pen., art. 416-bis (e richiamo ad art. 416-bis.1 nel testo)
Norma che definisce l'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che i fatti e le dinamiche descritti rientrano nella nozione di attività mafiose e nelle aggravanti ad esse connesse.
cod. pen., art. 424, secondo comma (incendio)
Per l'aggravante dell'incendio è sufficiente il pericolo di incendio: la Corte ha confermato che le caratteristiche e la diffusività del fuoco possono integrare il pericolo richiesto dalla norma.
cod. proc. pen., artt. 275, comma 3 e 51, comma 3-bis
Presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari nei reati di mafia: il decorso del tempo non è di per sé decisivo per escludere il pericolo di reiterazione.
cod. proc. pen., art. 616
Norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione in materia di misure cautelari opera un controllo limitato: può censurare solo la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione o la violazione di norme di legge, non la valutazione di merito.
- Le contestazioni sull'attendibilità di collaboratori di giustizia devono essere specifiche e dimostrare l'incidenza della loro esclusione sull'imputazione (prova di resistenza); riferimenti generici a pronunce di altri procedimenti sono insufficienti.
- La presenza di elementi indiziari convergenti (dichiarazioni di pentiti, intercettazioni, servizi di osservazione, relazioni con esponenti di clan e condotte criminali come incendi) può giustificare la custodia cautelare per associazione mafiosa.
- Per i reati di tipo mafioso il decorso del tempo non elimina automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari: occorre valutare se vi siano indizi e comportamenti che mantengono l'attualità del pericolo di reiterazione.
- Quanto alla qualificazione di incendi come aggravati, non è necessario che si sia verificato un incendio sviluppatosi completamente: è sufficiente il pericolo di propagazione, valutato sulla base delle caratteristiche del fuoco e delle circostanze al momento della condotta.
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