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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13246/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Ancona che, confermando la condanna per furto (artt. 624-625 c.p., n.7), aveva riformato il Tribunale di Fermo solo sul trattamento sanzionatorio. Il ricorso per Cassazione articolava tre censure: 1) errata determinazione della riduzione di pena per il rito abbreviato in violazione dell'art. 442 c.p.; 2) errata applicazione dell'aggravante per beni esposti alla pubblica fede (art. 625, comma 1, n.7 c.p.), poiché l'autovettura era stata lasciata aperta con le chiavi inserite; 3) vizio di qualificazione del fatto come consumato invece che come tentato, dato che l'azione si sarebbe svolta sotto osservazione delle forze dell'ordine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondato il primo motivo, poiché la Corte di appello aveva operato una riduzione della pena per il rito abbreviato inferiore a quella prevista dalla legge; per ciò ha annullato limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto. Ha invece dichiarato manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo: l'aggravante del bene esposto alla pubblica fede si applica anche quando l'autovettura era lasciata aperta con chiavi inserite, secondo consolidata giurisprudenza; e il fatto è configurabile come furto consumato quando il reo, anche per breve tempo, acquisisce autonoma ed effettiva disponibilità della cosa nonostante l'osservazione a distanza da parte della polizia. La Corte ha inoltre richiamato la novità normativa (d.lgs. n.150/2022) che ha reso procedibile a querela il delitto aggravato dall'aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede, indicando al giudice del rinvio di verificare la condizione di procedibilità e le disposizioni transitorie.

Norme richiamate

  • Codice penale, artt. 624 e 625, comma 1, n.7

    Rileva la configurazione del reato di furto aggravato dall'aver sottratto cose esposte alla pubblica fede (es. autovettura parcheggiata). La Corte ha confermato l'applicabilità dell'aggravante anche se il veicolo era lasciato aperto con le chiavi inserite nel cruscotto.

  • Codice penale, art. 442

    Regola la riduzione di pena nel rito abbreviato; la Corte ha rilevato che la riduzione operata dalla Corte di appello era inferiore a quella prevista dalla norma, giustificando l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e il rinvio per rideterminazione.

  • D.lgs. n.150 del 2022, art. 2, comma 1, lett. i)

    Ha reso procedibile a querela il reato di furto aggravato dall'aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede; il giudice del rinvio dovrà verificare la sussistenza della condizione di procedibilità.

  • D.lgs. n.150 del 2022, art. 85

    Disposizioni transitorie: per i reati divenuti perseguibili a querela e commessi prima dell'entrata in vigore del decreto, il termine per la presentazione della querela decorre dalla data di entrata in vigore se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 5, sent. n. 22194/06/12/2016; Sez. 3, sent. n. 35872/08/05/2007)

    Costituiscono precedenti che affermano l'applicabilità dell'aggravante del bene esposto alla pubblica fede anche nel caso di auto lasciate aperte con chiavi inserite.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 5, sent. n. 48880/17/09/2018; Sez. 5, n. 26749/11/04/2016)

    Chiarisce il criterio tra tentativo e consumazione: il furto è consumato quando l'autore ottiene, anche per breve tempo, l'autonoma ed effettiva disponibilità della cosa; l'osservazione a distanza da parte della polizia giudiziaria non impedisce la consumazione, mentre il monitoraggio diretto e immediato da parte della persona offesa può impedire la perdita del possesso e determinare il tentativo.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato la riduzione di pena deve rispettare i limiti stabiliti dall'art. 442 c.p.; una riduzione inferiore al minimo previsto è vizio rilevante che può determinare annullamento del trattamento sanzionatorio.
  • L'aggravante per beni esposti alla pubblica fede si applica anche quando il bene (es. autovettura) è facilmente accessibile o lasciato aperto con le chiavi inserite; la vulnerabilità del bene in tali condizioni rientra nella nozione di 'esposizione alla pubblica fede'.
  • La distinzione tra furto consumato e tentato si basa sull'effettiva acquisizione dell'autonoma disponibilità della cosa: se il reo consegue tale disponibilità, anche per breve tempo, il reato è consumato, indipendentemente dall'osservazione a distanza da parte delle forze dell'ordine.
  • Se il monitoraggio è effettuato direttamente dalla persona offesa (o mediante sistemi che consentono intervento immediato), la condotta può rimanere nella forma tentata perché il possessore non perde il possesso neppure per breve periodo.
  • Dopo le modifiche del d.lgs. n.150/2022, il giudice deve verificare la procedibilità a querela per l'aggravante relativa ai beni esposti alla pubblica fede, tenendo conto delle disposizioni transitorie per fatti antecedenti all'entrata in vigore del decreto.
  • In ipotesi di annullamento limitato al trattamento sanzionatorio, il giudice di rinvio è chiamato a rideterminare la pena nel rispetto dei parametri legali e delle risultanze probatorie già accertate, tenendo presente eventuali innovazioni normative intervenute nel frattempo.

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