Cassazione Penale, Sentenza n. 32455/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per error in procedendo: la difesa lamenta che la Corte d'appello ha rigettato i motivi d'appello e confermato la condanna nonostante un presunto "concordato" tra difesa e Procura generale ex art. 599-bis c.p.p., con rinuncia ai motivi e richiesta di sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis c.d.s. Il ricorrente afferma che lo "sostanziale" accordo era stato raggiunto via e-mail e formalizzato dalla difesa con memoria inviata alla Corte e alla Procura generale, ma la Corte territoriale avrebbe rigettato implicitamente tale concordato senza argomentarne le ragioni.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che dagli atti emerga solo uno scambio di e-mail avente ad oggetto un possibile accordo ex art. 599-bis c.p.p., senza alcuna formale e vincolante formalizzazione. Inoltre la Procura generale aveva depositato conclusioni scritte, antecedenti allo scambio di e-mail, chiedendo la conferma della sentenza e segnalando la revoca di precedenti lavori di pubblica utilità, elemento ostativo alla sostituzione della pena ex art. 186, comma 9-bis c.d.s. La Corte d'appello ha inoltre fatto riferimento a un precedente specifico dell'imputato (pena già eseguita in regime di detenzione domiciliare), che legittima il diniego della sostituzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con valutazione di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. d), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 286 (codice della strada)
art. 186, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 30 aprile 1992, n. 286 (c.d. "cod. strada")
Norma del reato per cui il ricorrente è stato condannato (guida in stato di alterazione/violazione delle norme del Codice della Strada come contestato).
art. 599-bis c.p.p.
ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata per il «concordato» in appello: l'accordo tra difesa e Procura per la rinuncia a determinati motivi e/o per la richiesta di sostituzione della pena deve risultare formalizzato; scambi informali (es. e-mail) non sono automaticamente efficaci se non seguiti da formale manifestazione e se contrastano con conclusioni ufficiali della Procura.
art. 186, comma 9-bis, codice della strada
art. 186, comma 9-bis, ultimo inciso, cod. strada
Prevede la possibilità di sostituire la pena detentiva con lavori di pubblica utilità salvo che ricorrano ostativi (ultimo inciso): la sostituzione è esclusa se i lavori di pubblica utilità sono già stati concessi o revocati in precedenza, circostanza che nel caso di specie è stata rilevata dalla Procura e dalla Corte d'appello.
art. 616 c.p.p.
Prevede l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende in caso di condanna per responsabilità nella proposizione di gravami infondati; utilizzata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000 al ricorrente per la causa di inammissibilità con profili di colpa.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza costituzionale richiamata in relazione alla valutazione di colpa nella proposizione di atti processuali infondati e alla legittimità della comminazione delle sanzioni per gravami temerari.
Massime di principio
- Un accordo tra difesa e Procura (ex art. 599-bis c.p.p.) dev'essere formalizzato in modo chiaro e documentato: scambi informali (es. e-mail) senza formale presa d'atto non vincolano il giudice.
- La Corte può legittimamente ritenere inammissibile un ricorso per manifesta infondatezza se la prova della violazione procedurale non è adeguatamente documentata.
- Le conclusioni scritte della Procura hanno rilievo decisivo; se la Procura chiede la conferma della sentenza e segnala un ostativo alla sostituzione della pena, il giudice d'appello può e deve tenerne conto.
- La sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità prevista dall'art. 186 c.d.s. è esclusa se i lavori sono già stati concessi o revocati in precedenti procedimenti: va verificato lo storico esecutivo dell'imputato.
- Proporre un ricorso infondato può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e sanzioni alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); occorre valutare il rischio sanzionatorio prima di impugnare.
- In caso di dedotto error in procedendo la Suprema Corte, anche in punto di fatto/processuale, può esaminare gli atti per verificare la sussistenza di elementi formali che rendano efficace un accordo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32435/2022 del 05/09/2022
- Sentenza penale · 5 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32438/2022 del 05/09/2022
- Sentenza penale · 5 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32439/2022 del 05/09/2022
- Sentenza penale · 5 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32440/2022 del 05/09/2022
- Sentenza penale · 5 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32441/2022 del 05/09/2022
- Sentenza penale · 5 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32442/2022 del 05/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →