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Sentenza

Sentenza n. 622/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’annullamento (previa adozione di idonee misure cautelari) A. della determina n. 2633 del 23 maggio 2025, a firma del Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese, notificata il 29.05.2025, avente ad oggetto il “Rigetto della domanda di sostegno n. 94250122390 prot. AGEA.ASR.2019.0990722 del 28.06.2019”; B. ove occorra dei seguenti atti, nella parte in cui contribuiscono al rigetto della domanda di sostegno presentata dalla ricorrente: (i) nota Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Direttore del Servizio Territorio Rurale Agro-Ambientale e Infrastrutture, prot. Argea n. 71145 del 02.11.2021; (ii) nota Direttore del Servizio Autorizzazioni Pagamenti e Controlli FEASR di Argea prot. n. 6624 del 08.02.2022; (iii) nota Direttore del Servizio Territoriale Nuorese prot. n. 10331 del 14.02.2025 (conosciuta soltanto per estremi); (iv) note Direttore del Servizio Autorizzazioni Pagamenti e Controlli FEASR prot. n. 11862 del 20.02.2025 e prot. n. 12563 del 21.02.2025 (conosciute soltanto per estremi); C. sempre ove occorra, del bando annualità 2019 relativo al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Reg. UE n. 1305/2023 - Misura 8 - SottoMisura 8.3., soltanto nella parte in cui (art. 23 - Disposizioni Finali) prevede che “Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura o integrazioni al bando potranno essere disposte mediante atti, debitamente pubblicizzati, dell'Assessore,dell'Autorità di gestione o del Direttore del Servizio competente e dell'Organismo pagatore AGEA”; D. degli ulteriori presupposti e/o consequenziali atti e provvedimenti, non conosciuti, tramite i quali l'Agenzia Argea ha deciso di escludere la domanda di sostegno della ricorrente

Giustizia amministrativa202500707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di una domanda di sostegno relativa alla Misura 8, Sottomisura 8.3, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione con cui ARGEA aveva rigettato la domanda di sostegno n. 94250122390, nonché gli atti presupposti e consequenziali e, ove occorrente, una clausola del bando che consentiva l’adozione di ulteriori disposizioni attuative mediante atti dell’Assessore, dell’Autorità di gestione, del direttore del servizio competente o dell’organismo pagatore AGEA. Il testo della sentenza non riporta l’illustrazione dettagliata dei singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

La decisione

Dopo la notificazione e il deposito del ricorso, ARGEA ha adottato la determinazione n. 4333 dell’8 agosto 2025, con cui ha annullato in autotutela il diniego impugnato. Il TAR ha ritenuto tale provvedimento satisfattivo, almeno con riguardo alla fase procedimentale allora in corso, e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, condannando ARGEA al pagamento di euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se assolto. La spontanea rimozione dell’atto non esclude radicalmente la condanna alle spese in assenza di un espresso accordo tra le parti; essa può, invece, giustificare una valutazione favorevole del comportamento processuale dell’amministrazione ai fini della quantificazione. È stata ritenuta non decisiva l’affermazione secondo cui il risultato sarebbe stato raggiunto anche senza il ricorso, poiché l’autotutela è intervenuta dopo la notificazione e il deposito dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere

    La disposizione è stata applicata per definire il giudizio quando l’amministrazione ha adottato, dopo la proposizione del ricorso, un provvedimento satisfattivo delle pretese della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato dopo la notificazione e il deposito del ricorso, adottando un provvedimento satisfattivo della pretesa azionata, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La spontanea rimozione dell’atto impugnato non esclude, in assenza di un espresso accordo tra le parti, la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio; il giudice può regolarle secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • Il fatto che l’amministrazione abbia rimosso l’atto senza attendere una pronuncia giudiziale di illegittimità può incidere favorevolmente sulla quantificazione delle spese, ma non comporta di per sé la loro integrale compensazione.
  • Ai fini della regolazione delle spese, l’affermazione dell’amministrazione secondo cui il risultato sarebbe stato comunque raggiunto senza il ricorso non è decisiva quando l’atto satisfattivo sia intervenuto solo dopo la notificazione e il deposito del ricorso, soprattutto se l’impugnazione è stata proposta in prossimità della scadenza del termine per ricorrere.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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