Cassazione Civile, Ordinanza n. 26521/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (automobilista)
La controversia
La controversia nasce da un verbale della polizia municipale per violazione dei limiti di velocità sulla SS 153, accertata con apparecchiatura elettronica di rilevazione (VELOCAR RED SPEED) installata in postazione fissa. Il destinatario del verbale propose opposizione, rigettata dal Giudice di Pace; in appello il Tribunale confermò la decisione ritenendo sufficiente la sola approvazione ministeriale dell'apparecchio, senza necessità di omologazione. Con ricorso per cassazione il soggetto sanzionato dedusse, con un primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 142, comma 6, e 45 c.d.s.; con un secondo motivo lamentò omessa e insufficiente motivazione sul punto decisivo relativo alla mancanza di omologazione dell'apparecchio e alla sua sola approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il ricorrente sosteneva quindi che l'accertamento fosse illegittimo perché effettuato con dispositivo approvato ma non omologato, e che l'approvazione non fosse equipollente all'omologazione richiesta per la prova del superamento dei limiti di velocità.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha affermato che, in tema di sanzioni per eccesso di velocità, l'apparecchio autovelox approvato ma non omologato non consente un accertamento legittimo, poiché la sola approvazione non equivale all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, c.d.s. La sentenza del Tribunale di Pescara è stata quindi cassata e la causa rinviata al medesimo Tribunale in diversa composizione anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 142, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992
"apparecchiature debitamente omologate"
Per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità costituiscono fonte di prova solo le apparecchiature debitamente omologate; la sola approvazione non è sufficiente.
art. 45, comma 6, c.d.s.
La disposizione richiama i mezzi tecnici per l'accertamento automatico delle violazioni e le procedure di approvazione o omologazione, ma non equipara i due procedimenti.
art. 192 d.P.R. n. 495 del 1992
Il regolamento distingue il procedimento di omologazione da quello di approvazione, attribuendo loro natura, funzioni ed effetti diversi; l'approvazione è talora propedeutica, ma non sostitutiva dell'omologazione.
art. 25, comma 1, lett. a), L. n. 120/2010
La norma conferma, per i tratti autostradali, il riferimento alle apparecchiature debitamente omologate come fonti di prova.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro dedotto per denunciare la violazione di legge in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato invocato nel secondo motivo per omessa e insufficiente motivazione, poi assorbito.
Massime di principio
- In materia di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, la legittimità della sanzione dipende dall'utilizzo di un dispositivo debitamente omologato quando la legge richiede tale requisito; la sola approvazione amministrativa non è sufficiente a integrare il presupposto probatorio.
- Approvazione e omologazione sono procedimenti distinti, con natura e finalità diverse: la prima può avere funzione propedeutica o essere sufficiente per altri strumenti, ma non può sostituire l'omologazione quando la norma espressamente la prescrive.
- Se il giudice di merito fonda la prova dell'infrazione su un autovelox approvato ma non omologato, la decisione è censurabile per violazione di legge e va cassata.
- Quando il primo motivo di ricorso coglie nel segno sulla questione decisiva di diritto, il motivo concernente il vizio di motivazione resta assorbito.
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