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Ordinanza

Ordinanza n. 447/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento dell’atto del Comune di Milano – Unità Contenzioso, somministrazione intrattenimento – ufficio impianti radio elettrici, in data 9 maggio 2025, con il quale non si accoglie l’istanza di accesso del ricorrente sull’assunto che essa “non è stata inoltrata con le modalità previste”, perché – ad avviso dell’ufficio - l’accesso agli atti prevede la compilazione di domanda su un apposito modulo, e/o del silenzio serbato dalla amministrazione sull’istanza del ricorrente – e per l’accertamento: del diritto dell’odierno ricorrente di accedere agli atti richiesti con l’istanza via p.e.c. in data 8 maggio 2025, e dell’illegittimità del diniego e/o del silenzio serbato su detta istanza dal Comune intimato, con condanna del Comune medesimo a rilasciare copia in carta semplice degli atti richiesti.

Giustizia amministrativa202502037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego o mancato accoglimento dell’istanza di accesso documentale trasmessa via PEC, motivato con il mancato utilizzo dell’apposito modulo, e/o silenzio dell’amministrazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’atto del Comune di Milano del 9 maggio 2025, con cui l’ufficio ha ritenuto di non poter accogliere l’istanza di accesso perché non inoltrata secondo le modalità previste, sostenendo che la domanda dovesse essere compilata su un apposito modulo. Ha chiesto l’accertamento del proprio diritto di accedere agli atti richiesti con PEC dell’8 maggio 2025 e la condanna del Comune al rilascio delle copie. In sede preliminare, il TAR ha rilevato un vizio della procura alle liti: la procura separata, firmata digitalmente dal ricorrente e notificata insieme al ricorso, era priva dell’autenticazione della firma da parte del difensore. Il Collegio ha esaminato la necessità della procura speciale, gli effetti delle regole tecniche sul processo amministrativo telematico, la non sanabilità ordinaria del vizio e i presupposti dell’errore scusabile.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego o del silenzio sull’istanza di accesso. Ha ritenuto che la procura alle liti fosse inidonea perché priva dell’autenticazione del difensore, requisito collegato all’ammissibilità del ricorso e da possedere al momento della proposizione. Ha tuttavia ravvisato, fino alla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, oggettive ragioni di incertezza normativa e giurisprudenziale sulla rilevanza della separazione materiale della procura informatica e sulla necessità dell’autenticazione. Poiché la procura era stata rilasciata il 9 giugno 2025, prima dell’intervento chiarificatore dell’Adunanza Plenaria, ha concesso l’errore scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a. e ha assegnato al ricorrente un termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare una procura ad litem idonea. Ha fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 22 aprile 2026.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    Il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di procura speciale; l’esistenza della procura costituisce requisito di ammissibilità del ricorso.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce; b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La procura separata depositata telematicamente insieme all’atto cui si riferisce è considerata apposta in calce, ma tale previsione non ha escluso, nella fattispecie, il problema dell’autenticazione della firma del cliente da parte del difensore.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Rende applicabili, per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo, le disposizioni del codice di procedura civile; il richiamo è stato considerato ai fini della possibile sanatoria del vizio della procura.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disciplina della regolarizzazione dei difetti della procura non è stata ritenuta applicabile per rinnovare una procura speciale mancante del requisito al momento della proposizione, secondo l’orientamento richiamato dal Collegio.

  • art. 37 c.p.a.

    Consente la rimessione o la regolarizzazione in presenza di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; il rimedio è eccezionale e di stretta interpretazione.

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    La procura speciale deve sussistere al momento della proposizione del ricorso, secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal TAR.

Massime di principio

  • La procura speciale richiesta per la proposizione del ricorso amministrativo deve essere idonea già al momento della proposizione, poiché costituisce requisito di ammissibilità del ricorso; il relativo vizio non è ordinariamente suscettibile di rinnovazione successiva mediante la disciplina generale della regolarizzazione della procura.
  • Nel processo amministrativo telematico, la procura alle liti contenuta in un documento informatico separato può considerarsi apposta in calce all’atto quando sia depositata telematicamente insieme all’atto cui si riferisce; tale equiparazione non elimina però gli ulteriori requisiti di validità e autenticazione richiesti per la procura speciale.
  • L’errore scusabile può essere concesso quando, al momento dell’atto processuale, sussistano oggettive ragioni di incertezza normativa o giurisprudenziale tali da rendere non colpevole l’errore della parte; l’istituto ha carattere eccezionale e non può essere applicato in modo da compromettere la parità delle parti.
  • L’intervento chiarificatore di una pronuncia dell’Adunanza Plenaria può rilevare, ai fini dell’errore scusabile, per gli atti processuali compiuti anteriormente quando il quadro normativo e giurisprudenziale precedente fosse effettivamente non univoco.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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