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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05883/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 4 giugno 2024. Dal testo emerge che il giudice di merito aveva ritenuto la responsabilità in relazione a un allontanamento arbitrario dal luogo di detenzione, valorizzando i fatti accertati e le futili ragioni dell'allontanamento, nonché aveva negato le attenuanti generiche in ragione delle modalità del fatto, dei precedenti dell'imputato e della recidiva. I motivi di ricorso sono stati ritenuti dalla Corte di cassazione assolutamente generici, manifestamente infondati, meramente oppositivi e privi di un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, sia sul punto della responsabilità sia sul diniego delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Il testo richiama l'"allontanamento arbitrario dal luogo di detenzione", espressione che consente di ricondurre la fattispecie all'evasione; tuttavia l'ordinanza non sviluppa una vera interpretazione normativa, limitandosi a dare atto della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono state negate in ragione delle modalità del fatto, dei precedenti e della recidiva, ritenuti elementi assorbenti.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è stata valorizzata come elemento ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in censure generiche, assertive o meramente oppositive, prive di un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La Corte di cassazione non rivaluta il merito della responsabilità quando la decisione impugnata è sorretta da una motivazione logica e coerente sui fatti accertati.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere adeguatamente giustificato valorizzando le modalità del fatto, i precedenti dell'imputato e la recidiva, senza necessità di ulteriori argomentazioni minute se tali elementi risultano assorbenti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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