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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01920/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in sette motivi. I principali profili dedotti riguardano: (1) l'omessa o viziata notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio e dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (art. 157, 161 c.4 e 163 c.p.p.); (2) l'omessa notifica al difensore; (3) vizi di motivazione e violazione del principio ne bis in idem convenzionale (art. 4, Protocollo n.7 CEDU); (4) eccessività delle sanzioni non valutando gli esiti della procedura amministrativa; (5) illegittima applicazione della confisca senza preventiva verifica dell'incapienza del patrimonio societario (art. 12‑bis D.Lgs. 74/2000); (6) questioni processuali concernenti gli artt. 603, 606, 125 c.p.p. e la nullità degli atti per vizio di notifica.

La decisione

La Corte ha ritenuto non manifestamente infondati i primi e il settimo motivo (omessa notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio e dell'avviso di udienza), constatando che le notifiche eseguite con deposito presso la casa comunale e spedizione di raccomandate R.R.R. non risultano ricevute e quindi non hanno prodotto effetti (art. 157 c.p.p.). Né risulta prova di notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4. Tali omissioni costituiscono nullità assoluta e insanabile, con conseguente assorbimento delle altre doglianze e costituzione di valido rapporto di impugnazione. La Corte ha quindi rilevato il decorso del termine massimo di prescrizione del reato (fatto commesso il 25/07/2015) fino al 28/07/2025, con la conseguenza che il reato si è estinto per prescrizione. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e revocato la confisca disposta, rilevando inoltre che la disposizione di cui all'art. 578‑bis c.p.p. non è applicabile ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

Norme richiamate

  • art. 2 D.Lgs. 74/2000

    Norma sostanziale che definisce il delitto contestato (reato tributario) — è il titolo di reato per cui Borriello è stato condannato in primo grado.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    "gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata"

    La Corte ha interpretato che, ove la procedura prevista dal comma 8 (deposito in casa comunale + affissione + spedizione R.R.R.) non si perfezioni con il ricevimento della raccomandata, la notificazione è inefficace e improduttiva di effetti.

  • art. 161, comma 4 cod. proc. pen.

    Obbligo di notifica al difensore nominato in sede di dichiarazione di domicilio; la mancata prova di tale notifica non può sanare l'irregolare/notificata all'imputato.

  • art. 163 cod. proc. pen.

    La norma prevede che per le notificazioni nel domicilio dichiarato si osservino anche le disposizioni dell'art. 157, con le limitazioni di "in quanto applicabili"; la Corte ha però ribadito che anche nel domicilio dichiarato le modalità devono garantire l'effettiva conoscenza del processo.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    La violazione relativa alla mancata notificazione dell'avviso di udienza preliminare o del decreto che dispone il giudizio configura nullità assoluta e insanabile degli atti successivi, equiparabile all'omessa citazione dell'imputato.

  • art. 12‑bis D.Lgs. 74/2000

    La contestazione riguardava la confisca: la Corte richiama che, prima di disporre confisca a carico dell'imputato, deve valutarsi la verifica dell'incapienza del patrimonio della società (profili di applicazione e limiti procedurali).

  • art. 578‑bis cod. proc. pen.

    Norma sulla confisca obbligatoria/automatizzata: la Corte ha ritenuto che sia disposizione introdotta dal d.lgs. 1 marzo 2018 n.21 e non applicabile a fatti commessi prima della sua entrata in vigore (principio di non retroattività).

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, e) e art. 603, art.125 cod. proc. pen.; art.24 Cost.; art.4 Prot.7 CEDU

    Norme e doglianze processuali richiamate nel ricorso (vizi di motivazione, violazione di legge processuale, principio ne bis in idem, diritto di difesa). La Corte ha esaminato tali censure ma ha ritenuto decisivi i vizi di notificazione che hanno determinato l'annullamento per prescrizione.

Massime di principio

  • La notifica eseguita mediante deposito nella casa comunale e spedizione di raccomandata R.R.R. è produttiva di effetti solo se risultano prove del ricevimento/ritiro della raccomandata; in mancanza la notifica è inefficace.
  • La dichiarazione di domicilio semplifica le ricerche, ma non esonera dall'obbligo di adottare modalità di notificazione che garantiscano l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
  • La notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio all'imputato assente, se omessa o viziata, comporta nullità assoluta e insanabile degli atti successivi (art. 179 c.p.p.).
  • La notifica al difensore non sostituisce automaticamente la notifica all'imputato: occorre la prova che il difensore sia stato informato e che l'imputato abbia effettivamente avuto conoscenza; in mancanza, il vizio persiste.
  • Prima di disporre misure di confisca a carico dell'imputato in reati tributari, va verificata l'eventuale incapienza del patrimonio della società; l'applicazione di norme più gravose non può avvenire retroattivamente.
  • In situazioni analoghe occorre documentare con cura tutte le formalità di notificazione (verbali di ufficiale giudiziario, ricevute R.R.R., attestazioni di ritiro) e, in caso di domicilio dichiarato, comunque assicurare modalità idonee a garantire la conoscenza del procedimento.
  • Se attraverso la rilevazione di nullità processuali sopravviene l'estinzione del reato per prescrizione, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio e le misure accessorie o ablative connesse devono essere revocate se non più applicabili.

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