Cassazione Penale, Sentenza n. 01920/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in sette motivi. I principali profili dedotti riguardano: (1) l'omessa o viziata notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio e dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (art. 157, 161 c.4 e 163 c.p.p.); (2) l'omessa notifica al difensore; (3) vizi di motivazione e violazione del principio ne bis in idem convenzionale (art. 4, Protocollo n.7 CEDU); (4) eccessività delle sanzioni non valutando gli esiti della procedura amministrativa; (5) illegittima applicazione della confisca senza preventiva verifica dell'incapienza del patrimonio societario (art. 12‑bis D.Lgs. 74/2000); (6) questioni processuali concernenti gli artt. 603, 606, 125 c.p.p. e la nullità degli atti per vizio di notifica.
La decisione
La Corte ha ritenuto non manifestamente infondati i primi e il settimo motivo (omessa notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio e dell'avviso di udienza), constatando che le notifiche eseguite con deposito presso la casa comunale e spedizione di raccomandate R.R.R. non risultano ricevute e quindi non hanno prodotto effetti (art. 157 c.p.p.). Né risulta prova di notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4. Tali omissioni costituiscono nullità assoluta e insanabile, con conseguente assorbimento delle altre doglianze e costituzione di valido rapporto di impugnazione. La Corte ha quindi rilevato il decorso del termine massimo di prescrizione del reato (fatto commesso il 25/07/2015) fino al 28/07/2025, con la conseguenza che il reato si è estinto per prescrizione. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e revocato la confisca disposta, rilevando inoltre che la disposizione di cui all'art. 578‑bis c.p.p. non è applicabile ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
Norme richiamate
art. 2 D.Lgs. 74/2000
Norma sostanziale che definisce il delitto contestato (reato tributario) — è il titolo di reato per cui Borriello è stato condannato in primo grado.
art. 157 cod. proc. pen.
"gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata"
La Corte ha interpretato che, ove la procedura prevista dal comma 8 (deposito in casa comunale + affissione + spedizione R.R.R.) non si perfezioni con il ricevimento della raccomandata, la notificazione è inefficace e improduttiva di effetti.
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Obbligo di notifica al difensore nominato in sede di dichiarazione di domicilio; la mancata prova di tale notifica non può sanare l'irregolare/notificata all'imputato.
art. 163 cod. proc. pen.
La norma prevede che per le notificazioni nel domicilio dichiarato si osservino anche le disposizioni dell'art. 157, con le limitazioni di "in quanto applicabili"; la Corte ha però ribadito che anche nel domicilio dichiarato le modalità devono garantire l'effettiva conoscenza del processo.
art. 179 cod. proc. pen.
La violazione relativa alla mancata notificazione dell'avviso di udienza preliminare o del decreto che dispone il giudizio configura nullità assoluta e insanabile degli atti successivi, equiparabile all'omessa citazione dell'imputato.
art. 12‑bis D.Lgs. 74/2000
La contestazione riguardava la confisca: la Corte richiama che, prima di disporre confisca a carico dell'imputato, deve valutarsi la verifica dell'incapienza del patrimonio della società (profili di applicazione e limiti procedurali).
art. 578‑bis cod. proc. pen.
Norma sulla confisca obbligatoria/automatizzata: la Corte ha ritenuto che sia disposizione introdotta dal d.lgs. 1 marzo 2018 n.21 e non applicabile a fatti commessi prima della sua entrata in vigore (principio di non retroattività).
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, e) e art. 603, art.125 cod. proc. pen.; art.24 Cost.; art.4 Prot.7 CEDU
Norme e doglianze processuali richiamate nel ricorso (vizi di motivazione, violazione di legge processuale, principio ne bis in idem, diritto di difesa). La Corte ha esaminato tali censure ma ha ritenuto decisivi i vizi di notificazione che hanno determinato l'annullamento per prescrizione.
Massime di principio
- La notifica eseguita mediante deposito nella casa comunale e spedizione di raccomandata R.R.R. è produttiva di effetti solo se risultano prove del ricevimento/ritiro della raccomandata; in mancanza la notifica è inefficace.
- La dichiarazione di domicilio semplifica le ricerche, ma non esonera dall'obbligo di adottare modalità di notificazione che garantiscano l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
- La notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio all'imputato assente, se omessa o viziata, comporta nullità assoluta e insanabile degli atti successivi (art. 179 c.p.p.).
- La notifica al difensore non sostituisce automaticamente la notifica all'imputato: occorre la prova che il difensore sia stato informato e che l'imputato abbia effettivamente avuto conoscenza; in mancanza, il vizio persiste.
- Prima di disporre misure di confisca a carico dell'imputato in reati tributari, va verificata l'eventuale incapienza del patrimonio della società; l'applicazione di norme più gravose non può avvenire retroattivamente.
- In situazioni analoghe occorre documentare con cura tutte le formalità di notificazione (verbali di ufficiale giudiziario, ricevute R.R.R., attestazioni di ritiro) e, in caso di domicilio dichiarato, comunque assicurare modalità idonee a garantire la conoscenza del procedimento.
- Se attraverso la rilevazione di nullità processuali sopravviene l'estinzione del reato per prescrizione, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio e le misure accessorie o ablative connesse devono essere revocate se non più applicabili.
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