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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5316/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha rigettato l'opposizione allo stato passivo proposta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in una procedura di prevenzione e confisca. L'Agenzia deduceva che il giudice avrebbe erroneamente estinto per "confusione" i crediti erariali in forza dell'art. 50, comma 2, d.lgs. 159/2011 senza aver verificato l'effettiva capienza del patrimonio confiscato e senza distinguere tra estinzione totale e parziale. Contestava inoltre errori specifici riguardo alla titolarità di quote (Studio Tattini) e alla riferibilità di crediti (TARI, IRPEF, contributi INPS/INAIL) rispetto ai beni sequestrati (Giglio), sostenendo che gli artt. 57 e ss. del d.lgs. 159/2011 impongono l'ammissione del credito al concorso a prescindere dalla riferibilità ai singoli beni e che una diversa interpretazione lederebbe la garanzia patrimoniale dell'art. 2740 c.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità: pur richiamando principi rilevanti (la confisca estingue per confusione solo i crediti erariali riferibili ai beni confiscati e solo nei limiti della capienza del patrimonio confiscato), ha ritenuto che il ricorso non avesse allegato dati concreti utili a dimostrare l'errore del giudice di merito. Ha quindi confermato la decisione di merito nella sostanza e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende pari a euro 3.000 ex art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 59, comma 9

    Attribuisce la possibilità di ricorso per cassazione contro il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo; consente i motivi di cui all'art. 606 c.p.p. e esclude l'applicazione degli artt. 10 e 27 del decreto stesso.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 50, comma 2

    Stabilisce che, nelle ipotesi di confisca, i crediti erariali possono estinguersi per confusione nei limiti della coincidenza fra qualità di creditore e debitore; la Cassazione conferma che l'estinzione per confusione opera solo per i crediti riferibili ai cespiti confiscati e nei limiti della capienza del patrimonio confiscato.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 57 e ss.

    Disposizioni sulla formazione dello stato passivo e sull'accertamento dei diritti dei terzi: i crediti vengono valutati e ammessi al concorso secondo tali norme; la Corte ricorda che anche il credito erariale va accertato secondo questi articoli.

  • codice civile, art. 1253

    Principio della confusione (estinzione del debito per coincidenza di soggetto attivo e passivo). La Corte precisa che la confisca determina la coincidenza delle qualità e può comportare l'estinzione per confusione solo dopo l'accertamento e nella misura in cui il valore del patrimonio confiscato dà capienza.

  • codice di procedura penale, art. 606

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la disciplina è richiamata per precisare i limiti dei vizi deducibili nel ricorso ex art. 59 d.lgs. 159/2011.

  • codice di procedura civile, art. 360, comma 1

    "art. 360, comma 1 c.p.c."

    Invocato dal ricorrente come parametro per vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto le censure aspecifiche e prive di allegazioni probatorie concrete.

  • codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha osservato che il ricorso non ha dimostrato in modo puntuale l'insufficienza della motivazione di merito.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese e l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte quantifica la somma in euro 3.000.

Massime di principio

  • La confisca può determinare l'estinzione per confusione dei crediti erariali solo se i crediti sono riferibili ai beni confiscati e la loro estinzione opera nella misura in cui il valore del patrimonio confiscato è idoneo a soddisfarli (estinzioni totali o parziali a seconda della capienza).
  • Per ammettere un credito erariale nello stato passivo occorre l'accertamento previsto dagli artt. 57 e ss. del d.lgs. 159/2011; l'appartenenza del credito a soggetti o cespiti diversi è elemento rilevante per verificare la rilevanza della confisca.
  • In Cassazione, nei ricorsi inerenti misure di prevenzione patrimoniali, sono ammissibili i motivi di cui all'art. 606 c.p.p., ma il ricorrente deve fornire allegazioni concrete e dati specifici che dimostrino l'errore del giudice di merito; censure generiche o meramente assertive sono generalmente inammissibili.
  • Se un credito è soddisfatto soltanto parzialmente dal ricavato del compendio confiscato, l'estinzione per confusione è parziale e il residuo credito può concorrere secondo le regole della par condicio creditorum.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta, oltre al rigetto del gravame, l'onere di spese processuali e l'imposizione di una somma alla Cassa delle ammende (previa valutazione del giudice).

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