Ordinanza n. 433/2026 - Milano, Sezione 5
per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia: a) del decreto della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ministero dell’Istruzione e del merito n. 0002050 datato 9.9.2025 e pubblicato in pari data, a firma digitale del Direttore generale dott.ssa Luciana Volta, con cui, a parziale rettifica delle operazioni disposte con decreto n. 2001 del 30.8.2025 e, limitatamente alla Diocesi di Bergamo-Milano – Pavia, è revocata l’individuazione per l’assunzione a tempo indeterminato nei ruoli degli insegnati di religione cattolica della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e la relativa assegnazione, tra gli altri, della candidata odierna ricorrente dott. Federica Buelli; b) della conseguente graduatoria rettificata; c) di ogni altro provvedimento o atto richiamato, preordinato, connesso, risalente, presupposto e/o conseguente a quelli impugnati, eventualmente ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rettifica della graduatoria concorsuale con revoca dell’individuazione per l’assunzione a tempo indeterminato e conseguente graduatoria rettificata
Esito
La controversia
La ricorrente, partecipante al concorso straordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento degli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria, ha contestato la decurtazione del punteggio attribuito per l’attività di insegnamento svolta negli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015. La decurtazione ha determinato la rettifica della graduatoria e la revoca della sua individuazione per l’assunzione a tempo indeterminato. Il giudizio, inizialmente proposto davanti al Tribunale ordinario di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, è stato riassunto davanti al TAR a seguito della declinatoria di giurisdizione pronunciata dal giudice ordinario. Dal testo dell’ordinanza non risultano ulteriormente specificati i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non decide il merito né la domanda cautelare in via sostanziale. Rileva la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria impugnata, in quanto potenziali controinteressati pregiudicabili dall’eventuale accoglimento del ricorso. Autorizza quindi la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione, secondo modalità e termini perentori dettagliatamente indicati, e consente sin d’ora la medesima forma di notificazione per eventuali motivi aggiunti contro nuove graduatorie. Quanto alla cautela, ritiene adeguata la sollecita definizione del giudizio e fissa l’udienza pubblica del 21 settembre 2026 ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Dispone inoltre un incombente istruttorio a carico del Ministero, che dovrà depositare entro trenta giorni documentati chiarimenti sugli atti e documenti posti a fondamento della decurtazione del punteggio; avverte che l’eventuale mancato adempimento potrà essere valutato ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. Ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese è riservata.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente, in presenza di esigenze cautelari, di fissare sollecitamente la trattazione del ricorso nel merito; il TAR ha ritenuto tale definizione una tutela adeguata, senza concedere una distinta misura cautelare.
art. 64 c.p.a.
Consente al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti; il TAR ha avvertito che il mancato deposito dei chiarimenti documentati richiesti al Ministero potrà essere valutato ai fini della decisione.
Decreto Dipartimentale n. 1327 del 29 maggio 2024
È l’atto di indizione del concorso straordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento degli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria.
Massime di principio
- Quando l’impugnazione di una graduatoria concorsuale può incidere sulla posizione di soggetti utilmente collocati, questi devono essere considerati controinteressati e il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando il numero dei controinteressati rende difficoltosa o eccessivamente onerosa la notificazione individuale, imponendo al ricorrente modalità, contenuti e termini specifici per assicurare un’adeguata conoscibilità del giudizio.
- In presenza di esigenze cautelari, il giudice può ritenere adeguata la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una distinta misura cautelare.
- Il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il deposito di documentati chiarimenti sugli atti e sui presupposti fattuali del provvedimento impugnato, avvertendo che l’inosservanza dell’ordine istruttorio potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
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