Cassazione Civile, Sentenza n. 11107/2020 del 10/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca e assicurazione)
La controversia
La controversia trae origine da due contratti di leasing relativi a un fertirrigatore e a una serra. Dopo il furto del fertirrigatore e il danneggiamento della serra, l’utilizzatrice e i fideiussori chiesero l’indennizzo assicurativo; la compagnia assicuratrice oppose la mancata comunicazione della stipulazione di un’altra polizza con una diversa compagnia, prevista dalla polizza come causa di decadenza dalla garanzia. La banca domandò il pagamento dei canoni scaduti e a scadere dopo avere dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa dei contratti di leasing. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 11898/2013, condannò la banca e l’assicuratrice al pagamento dell’indennizzo e accolse la domanda della banca per i canoni. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 4343/2017 del 17 ottobre 2017, confermò la condanna all’indennizzo e al risarcimento per mala gestio, ridusse l’importo dei canoni dovuti e ritenne che l’obbligo di comunicazione non fosse stato violato, considerata la non coincidenza dell’oggetto delle polizze e la differenza di valore dei beni assicurati. I fideiussori, con ricorso principale articolato in cinque motivi, contestarono l’interpretazione delle clausole assicurative e la valutazione della pluralità delle coperture, invocando gli artt. 1362, 1363, 1370 e 1910 c.c.; dedussero inoltre violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. e dell’art. 345 c.p.c. L’utilizzatrice propose ricorso incidentale con due motivi, censurando l’interpretazione contrattuale e la valutazione presuntiva. L’assicuratrice propose ricorsi incidentali con tre motivi, denunciando violazioni degli artt. 1363 e 2697 c.c. e dell’art. 99 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo. Le eccezioni preliminari di improcedibilità sollevate dall’assicuratrice riguardavano la mancata produzione del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e il mancato deposito della sentenza notificata.
La decisione
La Cassazione ha rigettato le eccezioni di improcedibilità: la mancata produzione del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non rendeva improcedibile il ricorso della parte ammessa, e la sentenza notificata risultava comunque acquisita agli atti. Ha quindi dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, principale e incidentali. Ha rilevato che i ricorrenti non avevano rispettato l’onere di indicare e localizzare specificamente gli atti e i documenti richiamati, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; inoltre, le censure sollecitavano una rivalutazione delle prove e del merito, non consentita in cassazione, oppure denunciavano vizi motivazionali oltre i limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Non risultava inoltre specificamente censurata la ratio secondo cui la clausola non subordinava la decadenza alla prova del dolo dell’assicurato e gli appellanti non avevano dimostrato la diversità dei beni coperti dalle due polizze. La Corte ha precisato che l’art. 1370 c.c. non era applicabile, perché i giudici di merito non avevano ravvisato un dubbio interpretativo, e che una lettura contrattuale plausibile non può essere censurata in cassazione solo perché la parte preferisce un’altra interpretazione. Spese del giudizio di cassazione compensate tra tutte le parti. Per i ricorrenti incidentali è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi incidentali.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il requisito – richiesto a pena di inammissibilità – ex art. 366 c.p.c., comma 1 n. 6, risulta nel caso dai ricorrenti non osservato laddove viene dai medesimi rispettivamente operato il riferimento de relato ad atti e documenti del giudizio di merito, limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame.
Il ricorso per cassazione deve riprodurre gli atti e documenti rilevanti, oppure fornire indicazioni puntuali che ne consentano l’individuazione e l’esame, compresa la loro collocazione processuale; il mero richiamo de relato non soddisfa il requisito e determina l’inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Va per altro verso posto in rilievo come, al di là della formale intestazione dei motivi, i ricorrenti rispettivamente deducano in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie il vizio di motivazione ovvero l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie.
Il vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non consente di denunciare una mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione né di ottenere una nuova valutazione delle prove.
art. 1370 c.c.
Ancora, con particolare riferimento al 1 e al 2 motivo del ricorso principale va osservato che (come emerge dalle sopra indicate pagine 24 e 25 dell’impugnata sentenza) i giudici di merito non hanno avuto alcun dubbio interpretativo, sicchè il criterio ex art. 1370 c.c. non viene nella specie in applicazione, difettandone il presupposto applicativo.
Il criterio interpretativo contro il predisponente opera solo in presenza di un effettivo dubbio interpretativo della clausola; non trova applicazione quando il giudice di merito non ravvisa tale dubbio.
art. 1910 c.c.
Altra osservazione che si impone è quella relativa alla interpretazione della clausola che, diversamente da quanto prescrive l’art. 1910 c.c., non prevede che l’omissione della comunicazione debba essere intenzionale, sicchè va senz’altro disatteso il motivo d’appello sulla omessa indagine di tale elemento soggettivo da parte del primo Giudice, tanto più che questi ha motivato sulla certa consapevolezza della omessa denuncia alla RMA, in considerazione del fatto che il “furto”, avvenuto a febbraio 2009, era di pochi giorni successivo all’accensione della polizza SAI.
Nel caso concreto la clausola assicurativa, secondo l’interpretazione recepita dalla Corte d’appello e non idoneamente censurata, non richiedeva che l’omissione della comunicazione fosse intenzionale; la Corte di cassazione ha rilevato che tale ratio non era stata specificamente impugnata.
art. 2697 c.c.
Tanto osservato, si deve però sottolineare che la decadenza dalla garanzia opera solo se l’omessa comunicazione riguardi le altre assicurazioni contratte “per gli stessi rischi, esistenti sopra la totalità o parte degli enti colpiti”… Applicati tutti tali principi al caso di specie, si deve ritenere che gli appellanti non abbiano assolto l’onere probatorio di dimostrare la diversità dei beni assicurati con le due polizze RMA e SAI.
La decisione di merito ha posto a carico degli appellanti la prova della diversità dei beni assicurati dalle due polizze e ha ritenuto non assolto tale onere; la Cassazione ha osservato che questa ratio non era stata efficacemente censurata.
Massime di principio
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, il richiamo a documenti del giudizio di merito deve essere accompagnato dalla loro riproduzione rilevante o da indicazioni puntuali che ne consentano l’individuazione e l’esame; la mancanza anche delle indicazioni necessarie rende inammissibile la censura.
- Il motivo di ricorso fondato sull’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. può riguardare soltanto l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove o denunciare genericamente carenze e contraddizioni motivazionali.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie già esaminate dal giudice di merito; la parte non può censurare un’interpretazione contrattuale plausibile soltanto perché ne preferisce un’altra.
- Il criterio dell’art. 1370 c.c. presuppone un dubbio interpretativo effettivo sulla clausola contrattuale e non si applica quando il giudice di merito non ravvisa tale dubbio.
- Quando la decisione impugnata si fonda su una specifica ratio decidendi, il ricorso deve censurarla in modo idoneo; se essa rimane non impugnata, le censure dirette a ottenere una diversa valutazione del merito non possono condurre alla cassazione.
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