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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43945/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, nell'interesse di Morenghi, dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di beni immobili nella disponibilità della società Immobiliare Orsa Maggiore per un valore pari al presunto profitto dei reati richiamati (art. 11 D.Lgs. 74/2000 e art. 648ter.1 c.p.). Il ricorrente deduceva vizi di motivazione e violazioni di legge: censurava una ricostruzione 'superficiale' e inesatta (si richiamava una contestazione di riciclaggio mai a lui rivolta), contestava la quantificazione del profitto, sosteneva l'assenza dell'elemento soggettivo di elusione fiscale e la non configurabilità dell'atto "fraudolento" ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 74/2000; denunciava inoltre nullità per inosservanza degli artt. 321 e 309 c.p.p. e l'omessa motivazione sul periculum in mora. In sede di memoria aggiunta la difesa ha poi dettagliato la composizione e l'impugnazione del debito erariale e profili di prescrizione o inesigibilità di alcune poste.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente. La Corte ha ritenuto che Morenghi aveva proposto il ricorso in proprio, non essendo destinatario della eventuale restituzione dei beni (che erano nella disponibilità della società Immobiliare Orsa Maggiore), e quindi non avesse un interesse concreto e attuale all'impugnazione del provvedimento che disponeva o confermava una misura cautelare reale. Per tali ragioni non si è entrati nel merito delle censure sostanziali sul presunto illecito o sulla quantificazione del profitto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 11 D.Lgs. 74/2000

    La norma viene richiamata come disposizione che sanziona atti finalizzati all'elusione fiscale mediante atti fraudolenti; nella vicenda la difesa contestava la sussistenza dell'atto "fraudolento" e l'intento elusivo, ma la Corte non ha risolto sul punto perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione.

  • art. 648ter.1 cod. pen.

    Norma sul riciclaggio: richiamata tra i reati cui si riferiva il profitto oggetto di sequestro. Anche su questo profilo la Corte non si è pronunciata nel merito.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Articolo richiamato dalla difesa per contestare la motivazione del provvedimento impugnato; la Corte non ha accolto il rilievo perché ha deciso l'inammissibilità per mancanza di interesse concreto dell'attore.

  • art. 309 comma 9 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione agli obblighi motivazionali del giudice della cautela (in particolare sul periculum in mora); la Corte osserva l'importanza della motivazione ma si è limitata a dichiarare il difetto di legittimazione del ricorrente.

  • art. 23 comma 8 DL 137/2020

    Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta del PG alla Corte; utilizzata per documentare le conclusioni del Pubblico Ministero (rigetto del ricorso).

  • Massima giurisprudenza (Sezioni Unite e altre sentenze della Cassazione)

    es. Sez. 3, Sent. n. 16352/2021; Sez. 5, n. 35015/2020; Sez. U., n. 12213/2018

    La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui chi impugna un provvedimento cautelare reale deve avere un interesse concreto e attuale all'impugnazione, identificabile nell'interesse alla restituzione della cosa; in assenza di tale interesse il ricorso è inammissibile.

Massime di principio

  • Per impugnare in Cassazione (o ottenere il riesame) di un sequestro preventivo di beni reali è necessario avere un interesse concreto e attuale alla restituzione dei beni: solo il titolare o chi ha un diritto reale o personale direttamente leso può essere legittimato a proporre il ricorso.
  • Se i beni oggetto di misura cautelare appartengono formalmente a una società, una persona fisica che agisca in proprio senza dimostrare un diritto soggettivo alla restituzione rischia l'inammissibilità per difetto di legittimazione; in tali casi il ricorso va proposto dalla società o da chi possa provare un interesse distinto e attuale.
  • Le censure di merito (es. inesistenza dell'atto fraudolento, errata quantificazione del profitto, prescrizione di posizioni tributarie) sono rilevanti, ma la loro trattazione può essere preclusa se il giudice di legittimità accerta preliminarmente la mancanza di interesse ad agire; è quindi importante scegliere la parte processuale corretta e documentare la titolarità della posizione sostanziale.
  • Gli aspetti motivazionali relativi al periculum in mora e agli addebiti normativi devono essere contestati con puntuale riferimento ai fatti e alle prove e, se necessari, riproposti dalla parte legittimata nell'istanza di riesame o nell'impugnazione adeguata.
  • In presenza di contestazioni sul debito erariale (composizione, esigibilità, prescrizione) è utile parallelamente azionare o far valere i relativi mezzi nei sedi tributarie competenti, ma la relativa decisione definitiva può essere rilevante solo nelle successive fasi di merito e non sostituisce il requisito della legittimazione a impugnare il provvedimento cautelare.

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