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Sentenza

Sentenza n. 7205/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sez. III, n. 2543 del 2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. III, n. 2543 del 2025, che aveva respinto il ricorso contro gli atti regionali attuativi dell’esenzione dalla tassa automobilistica per veicoli ultraventennali iscritti al Registro ACI Storico o al Registro Italiano Veicoli Storici, inclusa la risoluzione regionale n. 2 del 29 dicembre 2021

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente automobilistico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’A.S.I. ha appellato la sentenza del TAR Lombardia del 5 luglio 2025 che aveva respinto il ricorso avverso gli atti della Regione Lombardia adottati in attuazione dell’art. 48, comma 4-bis, l.r. n. 10/2003, introdotto dalla l.r. n. 25/2021, e in particolare della risoluzione n. 2/2021. La disciplina riconosce l’esenzione totale dalla tassa automobilistica ai veicoli con almeno venti anni dalla costruzione iscritti al Registro ACI Storico o al RIVS, subordinandola alla presentazione di un’istanza e della documentazione richiesta. L’appellante ha dedotto: (1) che il sistema regionale scardinerebbe quello statale di riconoscimento dei veicoli di interesse storico e collezionistico, consentendo di prescindere dal certificato di rilevanza storica (CRS) e di utilizzare liste e controlli predisposti da soggetti non compresi tra gli enti certificatori previsti dal codice della strada; (2) che la norma regionale eccederebbe i limiti della potestà tributaria regionale e violerebbe gli artt. 117 e 119 Cost., nonché i principi di eguaglianza e ragionevolezza, attribuendo un’esenzione totale anche senza CRS, mentre la disciplina statale prevede un’agevolazione parziale per i veicoli muniti di certificato; (3) che i criteri di selezione basati su liste di salvaguardia e caratteristiche del modello, anziché sulla valutazione delle condizioni del singolo esemplare, sarebbero irragionevoli e discriminatori ai sensi dell’art. 3 Cost.; (4) che la disciplina sarebbe incompatibile con la direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso e sul controllo delle condizioni del mezzo.

La decisione

L’appello è respinto. Il primo motivo è infondato: la risoluzione regionale è conforme alla legge regionale e introduce una procedura derogatoria limitata al conseguimento dell’esenzione fiscale lombarda; non modifica né sostituisce il sistema statale di certificazione della rilevanza storica, che resta in vigore per gli ulteriori effetti, inclusi quelli relativi alla circolazione. La disciplina regionale non attribuisce quindi ad ACI Storico o al RIVS la competenza statale al rilascio del CRS. Anche le censure di illegittimità costituzionale riferite agli artt. 117 e 119 Cost. sono respinte: le Regioni possono introdurre fattispecie agevolative della tassa automobilistica entro i limiti statali di manovrabilità, senza alterare i presupposti strutturali del tributo; nel caso concreto non è stato dimostrato il superamento di tali limiti né la violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Il terzo motivo è manifestamente infondato: la disciplina persegue l’ampliamento dell’area dell’esenzione senza modificare il presupposto statale della qualifica di veicolo storico né incidere su sicurezza, requisiti tecnici o circolazione; inoltre, la lista di salvaguardia comporta una selezione storica e tecnica e la censura sui criteri regionali è stata ritenuta generica. Il quarto motivo è inammissibile perché generico e nuovo, essendo stato proposto per la prima volta in appello, in violazione dell’art. 104, comma 1, c.p.a. Il TAR è quindi confermato. Le spese del grado sono compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 48, comma 4-bis, l.r. Lombardia n. 10/2003

    Ciò è quanto ha inteso fare la Regione Lombardia con l’art. 48, comma 4-bis, della l.r. n. 10 del 2003, introdotto nel corpo della legge con la l.r. 27 dicembre 2021, n. 25, senza modificare il presupposto del tributo, come appare chiaro anche dalla risoluzione n. 2/2021, alla cui stregua, con la norma in questione, «il legislatore regionale […] ha voluto ampliare la tutela del patrimonio rappresentato dai veicoli storici attraverso il coinvolgimento del Registro ACI Storico per i veicoli, tra 20 e 29 anni dalla costruzione, in esso iscritti. Il vincolo dell’iscrizione al Registro ACI Storico garantisce pertanto l’effettivo interesse storico del vincolo abbinando».

    La disposizione regionale introduce un’agevolazione fiscale per i veicoli ultraventennali iscritti nei registri previsti, ampliando l’esenzione senza modificare il presupposto strutturale del tributo né il sistema statale di certificazione della storicità.

  • art. 60, comma 4, d.lgs. n. 285/1992

    Bene si intende peraltro che la previsione della Regione Lombardia in questa sede contestata non incide affatto sulla (modalità e competenza della) certificazione della rilevanza storica del veicolo, rilevante sotto plurimi profili ulteriori a quello del valore dello stesso (si potrebbe pensare, ad esempio, alle deroghe alla circolazione nelle ZTL).

    Il sistema statale del CRS e le competenze degli enti certificatori restano immutati; la disciplina regionale opera soltanto ai fini dell’esenzione locale dalla tassa automobilistica.

  • art. 63, comma 1-bis, legge n. 342/2000

    Detto in altri termini, l’art. 63, comma 1-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 342 accorda l’agevolazione fiscale (della riduzione al 50 per cento della tassa automobilistica) ai veicoli ultraventennali di interesse storico e collezionistico, ove (cioè) in possesso del certificato di rilevanza storica rilasciato dai soggetti di cui all’art. 60, comma 4, cod. strada (ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato nella carta di circolazione.

    La disciplina statale richiamata riconosce la riduzione del 50 per cento ai veicoli ultraventennali muniti di CRS rilasciato dagli enti individuati dal codice della strada e con il riconoscimento annotato sulla carta di circolazione.

  • art. 8, comma 2, d.lgs. n. 68/2011

    In particolare la Corte (nel dichiarare l’illegittimità di una norma regionale emiliana che restringeva l’ambito del godimento dell’esenzione ai veicoli di particolare interesse storico iscritti in specifici registri) ha ritenuto che con la tassa automobilistica le Regioni possono sviluppare una propria politica fiscale, la quale, senza alterarne i presupposti strutturali (in quanto partecipa della natura dei tributi propri derivati) e senza superare i limiti massimi di manovrabilità fissati dalla legge statale, può rispondere a specifiche esigenze di differenziazione (in termini, da ultimo, Corte cost., 20 maggio 2019, n. 122).

    Le Regioni possono disciplinare la tassa automobilistica e introdurre agevolazioni, purché non alterino i presupposti strutturali del tributo e rispettino i limiti massimi di manovrabilità stabiliti dalla legge statale.

  • art. 104, comma 1, c.p.a.

    Il motivo è inammissibile non solo in quanto generico, ma anche perché costituente motivo nuovo, sviluppato per la prima volta in appello, e dunque precluso dall’art. 104, comma 1, cod. proc. amm.

    In appello è inammissibile il motivo nuovo che non sia stato proposto in primo grado; la censura sulla direttiva 2000/53/CE è stata esclusa anche perché generica.

Massime di principio

  • Una Regione può introdurre, nell’ambito della disciplina della tassa automobilistica, ulteriori fattispecie di esenzione o agevolazione, purché rispetti i limiti di manovrabilità fissati dalla legge statale e non modifichi i presupposti strutturali del tributo.
  • Una disciplina regionale che accordi un’esenzione fiscale per veicoli storici secondo requisiti e procedure proprie, limitati al beneficio tributario regionale, non sostituisce né altera il sistema statale di certificazione della rilevanza storica previsto dal codice della strada, che resta applicabile per gli ulteriori effetti connessi a tale certificazione.
  • La censura di violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario non può essere accolta in assenza di dimostrazione concreta del superamento dei limiti statali alla potestà regionale.
  • La contestazione della ragionevolezza dei criteri amministrativi di selezione deve essere specifica e idonea a confrontare i criteri applicati con il parametro invocato; una censura generica non consente di fondare il giudizio di irragionevolezza.
  • È inammissibile in appello il motivo nuovo, non dedotto in primo grado, ai sensi dell’art. 104, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRegioni e rapporti tra livelli di governoAppello
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiRiserva di legge e gerarchia delle fontiPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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