Sentenza n. 487/2026 - Napoli, Sezione 9
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Pollena Trocchia sulla istanza presentata dal dott. Di Sapio in data 5 marzo 2025 per l’avvio del procedimento di revisione della Pianta Organica delle farmacie comunali; nonché per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Pollena Trocchia di provvedere sulla istanza del 5 marzo 2025 di avvio del procedimento di revisione della Pianta Organica delle farmacie comunali; nonché per la condanna del Comune di Pollena Trocchia a provvedere sulla istanza presentata dal ricorrente addì 5 marzo 2025 con provvedimento espresso e a concludere il procedimento, con richiesta di nomina di Commissario ad acta ex art. 117 comma 3 c.p.a per la ipotesi di perdurante inerzia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune sull’istanza del 5 marzo 2025 volta all’avvio e alla conclusione del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie comunali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia comunale rispetto all’istanza con cui chiedeva l’avvio del procedimento di revisione della pianta organica farmaceutica e l’adozione di un provvedimento espresso. Ha richiamato l’art. 2, commi 1 e 2, l. n. 241/1990, gli artt. 3 e 97 Cost., i principi di correttezza, economicità e speditezza dell’azione amministrativa e l’art. 2, comma 2, l. n. 475/1968. La vicenda traeva origine dall’annullamento giudiziale della deliberazione comunale n. 125/2019, con conseguente permanenza della precedente pianta organica approvata nel 2018, che il ricorrente riteneva inidonea a descrivere correttamente i confini delle sedi farmaceutiche e non adeguata alle attuali esigenze della popolazione. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso; le assegnatarie della IV sede farmaceutica sono intervenute ad opponendum chiedendo il rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, l. n. 475/1968, il Comune deve procedere alla revisione biennale del numero e della perimetrazione delle sedi farmaceutiche, concludendo il procedimento con un atto espresso e motivato, eventualmente confermativo o innovativo. L’obbligo riguarda l’attivazione e la conclusione del procedimento, non l’adozione di un determinato contenuto decisorio; inoltre, l’azione avverso il silenzio è esperibile anche per procedimenti da avviare d’ufficio, purché il ricorrente abbia un interesse qualificato. Nel caso concreto, tuttavia, al momento della proposizione del ricorso non sussisteva inerzia: la disciplina applicabile imponeva la conclusione della revisione entro il 31 dicembre 2026, trattandosi di anno pari, e non entro il 2025, come richiesto dal ricorrente. Il giudice ha inoltre rilevato che il procedimento era stato comunque tempestivamente avviato, come attestato dalla nota dirigenziale del 6 giugno 2025. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, nella misura di euro 1.000,00 oltre accessori in favore del Comune e di euro 1.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna delle due intervenienti ad opponendum.
Norme richiamate
art. 2, commi 1 e 2, l. 241/1990
Il giudice ne richiama la disciplina dell’obbligo di conclusione del procedimento e la considera nel coordinamento con il termine speciale previsto dalla legislazione farmaceutica.
art. 2, comma 2, l. 475/1968
Il numero delle farmacie spettanti a ciascun Comune è soggetto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, sulla base della popolazione residente; l’obbligo comporta l’attivazione e la conclusione di un procedimento amministrativo espresso e motivato, ma non impone uno specifico risultato pianificatorio.
artt. 3 e 97 Cost.
Sono richiamati dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento, correttezza, economicità e speditezza dell’azione amministrativa; il TAR non ravvisa una loro violazione in ragione dell’assenza di inerzia comunale.
art. 117, comma 3, c.p.a.
È richiamato nella domanda del ricorrente per la richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia; la richiesta non viene accolta per il rigetto dell’azione avverso il silenzio.
Massime di principio
- La revisione della pianta organica delle farmacie comunali costituisce un procedimento amministrativo periodico e obbligatorio, da concludersi con un provvedimento espresso e motivato, che può confermare oppure modificare l’assetto preesistente in funzione delle esigenze demografiche e territoriali.
- L’obbligo dell’amministrazione nella revisione biennale delle sedi farmaceutiche riguarda l’attivazione e la conclusione del procedimento, non l’adozione di uno specifico risultato pianificatorio richiesto dal privato.
- L’azione avverso il silenzio può essere proposta anche quando il procedimento debba essere avviato d’ufficio, purché il ricorrente dimostri un interesse giuridicamente qualificato alla sua attivazione.
- Non sussiste illegittimo silenzio quando, al momento della proposizione del ricorso, non è ancora decorso il termine speciale entro il quale la normativa di settore impone la conclusione del procedimento.
- L’avvio del procedimento e l’adozione di un atto amministrativo espresso entro il termine normativamente previsto escludono l’inerzia dell’amministrazione, anche se il provvedimento non è stato adottato entro il termine sollecitato unilateralmente dal privato.
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