Sentenza n. 69/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento -OMISSIS- del 28.04.2025, notificato in data 29.04.2025 con il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale dell’Esercito, ha rigettato l’istanza di assegnazione temporanea ai sensi della legge 104/92, nonché tutti gli atti pregressi, connessi e conseguenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione temporanea presso sedi di servizio nelle province di Palermo o Trapani ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di assegnazione temporanea presentata per prestare assistenza al padre invalido. In sede cautelare il Collegio aveva rilevato che l’Amministrazione non aveva considerato le osservazioni formulate dalla ricorrente in risposta al preavviso di diniego, relative alla possibilità di impiegarla, nel medesimo ruolo e grado e con la qualifica di operatore informatico, presso tutte le articolazioni delle sedi richieste, inclusi gli organi di vertice e le infermerie, ovvero in posizioni organiche compatibili con le qualifiche possedute. Era stata inoltre riscontrata l’assenza di dati precisi a sostegno dell’asserita carenza di posizioni disponibili corrispondenti al ruolo e al grado della ricorrente. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha individuato un posto utile presso la sede di Palermo e ha disposto l’assegnazione della ricorrente a decorrere dal 12 novembre 2025. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la liquidazione delle spese; il Ministero ha precisato che il posto si era reso disponibile soltanto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’assegnazione ottenuta dalla ricorrente non è stata conseguenza del mero accoglimento delle pretese azionate in giudizio, ma di circostanze sopravvenute, consistenti nell’individuazione di un posto utile presso la sede di Palermo. Il Collegio non ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere. Tuttavia, applicando il principio della soccombenza virtuale, ha posto le spese a carico del Ministero della Difesa, ritenendo che il provvedimento originario di diniego fosse caratterizzato da carenza di istruttoria e difetto di motivazione, già rilevati nell’ordinanza cautelare. Le spese sono state liquidate in € 3.000,00, oltre oneri accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
La disposizione è indicata quale base normativa dell’istanza di assegnazione temporanea presentata dalla militare per prestare assistenza al padre invalido.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell’oscuramento dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore fondamento normativo dell’oscuramento dei dati sanitari contenuti nel provvedimento.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso contro il diniego di un’istanza di assegnazione, l’amministrazione adotta un provvedimento sopravvenuto che soddisfa in concreto la posizione del ricorrente per effetto dell’individuazione di una nuova disponibilità, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, e non deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere se la soddisfazione non deriva direttamente dall’accoglimento della pretesa giudiziale.
- Ai fini della soccombenza virtuale, il giudice può porre le spese a carico dell’amministrazione anche quando il ricorso sia dichiarato improcedibile, qualora il provvedimento originariamente impugnato risulti viziato da carenza di istruttoria e difetto di motivazione.
- Il diniego di un’istanza di assegnazione fondata su esigenze di assistenza familiare è carente di istruttoria e motivazione quando l’amministrazione non esamina concretamente le possibilità di impiego del richiedente presso le diverse articolazioni delle sedi richieste e non fornisce dati precisi a sostegno dell’asserita indisponibilità di posizioni compatibili con il ruolo, il grado e le qualifiche possedute.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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