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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32540/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per tentata rapina (riqualificazione dal primo grado di tentata estorsione) decisa dalla Corte d'Appello. Di Stefano deduceva: (1) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., sostenendo che nel giudizio abbreviato 'secco' il giudice non poteva riqualificare il fatto; (2) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando insufficiente prova e contrasti tra le dichiarazioni della persona offesa e del testimone nonché con la relazione di servizio. Ancuta proponeva le stesse doglianze (primo motivo) e motivi supplementari di vizio di motivazione e travisamento della prova, sostanzialmente sovrapponibili alle doglianze di Di Stefano.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il vizio: ha richiamato giurisprudenza di legittimità secondo la quale i limiti di cui all'art. 441 c.p.p. riguardano il pubblico ministero e non l'autonomo potere-dovere del giudice di ricondurre il fatto a diversa qualificazione giuridica, per cui la riqualificazione operata dal giudice di merito non costituisce violazione. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché tendono a una rivalutazione in fatto del materiale probatorio, materia riservata al giudice del merito (soprattutto in presenza di "doppia conforme"). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ciascuno al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come limite alla riqualificazione in sede di giudizio abbreviato; la Corte ha ritenuto non sussistente la violazione richiamando la distinzione tra poteri del P.M. e poteri del giudice nella definizione giuridica del fatto

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 521 dalla difesa; la Corte non ha ritenuto applicabile la doglianza nella specie

  • art. 441 cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza citata: disciplina i limiti del pubblico ministero nella modificazione dell'imputazione; la Corte sottolinea che tale norma non vincola l'autonoma attività del giudice nel dare diversa definizione giuridica al fatto

  • art. 423 comma 3 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella giurisprudenza per il rimedio del pubblico ministero contro la modifica del titolo del reato operata in sentenza; conferma la distinzione tra poteri del P.M. e del giudice

  • art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    Norma che delimita i motivi ammessi in Cassazione; la Corte l'ha applicata per escludere censure che costituiscono in realtà rivalutazione in fatto del materiale probatorio

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Indica i vizi di motivazione ammessi in Cassazione (omissione, contraddittorietà, manifesta illogicità); la Corte ricorda che solo tali vizi possono essere esaminati in sede di legittimità quando la ricostruzione dei fatti è rimasta al giudice del merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e al pagamento di somme in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e 3.000 euro ciascuno

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186

    Richiamata per giustificare l'attribuzione della somma a titolo di ammenda anche se non rilevabile colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità; ha guidato la determinazione equitativa della penalità

Massime di principio

  • In un giudizio abbreviato il giudice può, nei limiti processuali, ricondurre il fatto a diversa qualificazione giuridica: i limiti dell'art. 441 c.p.p. riguardano il pubblico ministero, non l'autonomo potere del giudice di merito
  • La Cassazione non è sede per una rivalutazione del materiale probatorio: le censure che chiedono diversa valutazione delle prove sono inammissibili come motivi di merito
  • Le uniche questioni di fatto che la Corte di Cassazione può esaminare sono i vizi tassativi di motivazione previsti dall'art. 606 c.p.p. (omissione, contraddittorietà, manifesta illogicità), e la loro deduzione deve essere puntuale
  • La presenza di una "doppia conforme" (conferma della sentenza di primo grado da parte della Corte d'appello) rafforza la stabilità della ricostruzione dei fatti e rende più difficile il superamento della soglia di ammissibilità in Cassazione
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve mirare a errori di diritto o a vizi formali e motivazionali ben individuati; le deduzioni generiche o rivolte a rimettere in discussione la valutazione probatoria rischiano l'inammissibilità e sanzioni economiche
  • Ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare condanna alle spese e somme a favore della cassa delle ammende: valutare attentamente prospettive di successo prima di proporre impugnazioni che riguardino valutazioni di merito

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