Cassazione Penale, Sentenza n. 32540/2025 del 02/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per tentata rapina (riqualificazione dal primo grado di tentata estorsione) decisa dalla Corte d'Appello. Di Stefano deduceva: (1) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., sostenendo che nel giudizio abbreviato 'secco' il giudice non poteva riqualificare il fatto; (2) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando insufficiente prova e contrasti tra le dichiarazioni della persona offesa e del testimone nonché con la relazione di servizio. Ancuta proponeva le stesse doglianze (primo motivo) e motivi supplementari di vizio di motivazione e travisamento della prova, sostanzialmente sovrapponibili alle doglianze di Di Stefano.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il vizio: ha richiamato giurisprudenza di legittimità secondo la quale i limiti di cui all'art. 441 c.p.p. riguardano il pubblico ministero e non l'autonomo potere-dovere del giudice di ricondurre il fatto a diversa qualificazione giuridica, per cui la riqualificazione operata dal giudice di merito non costituisce violazione. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché tendono a una rivalutazione in fatto del materiale probatorio, materia riservata al giudice del merito (soprattutto in presenza di "doppia conforme"). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ciascuno al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come limite alla riqualificazione in sede di giudizio abbreviato; la Corte ha ritenuto non sussistente la violazione richiamando la distinzione tra poteri del P.M. e poteri del giudice nella definizione giuridica del fatto
art. 522 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 521 dalla difesa; la Corte non ha ritenuto applicabile la doglianza nella specie
art. 441 cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza citata: disciplina i limiti del pubblico ministero nella modificazione dell'imputazione; la Corte sottolinea che tale norma non vincola l'autonoma attività del giudice nel dare diversa definizione giuridica al fatto
art. 423 comma 3 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella giurisprudenza per il rimedio del pubblico ministero contro la modifica del titolo del reato operata in sentenza; conferma la distinzione tra poteri del P.M. e del giudice
art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Norma che delimita i motivi ammessi in Cassazione; la Corte l'ha applicata per escludere censure che costituiscono in realtà rivalutazione in fatto del materiale probatorio
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Indica i vizi di motivazione ammessi in Cassazione (omissione, contraddittorietà, manifesta illogicità); la Corte ricorda che solo tali vizi possono essere esaminati in sede di legittimità quando la ricostruzione dei fatti è rimasta al giudice del merito
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e al pagamento di somme in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e 3.000 euro ciascuno
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata per giustificare l'attribuzione della somma a titolo di ammenda anche se non rilevabile colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità; ha guidato la determinazione equitativa della penalità
Massime di principio
- In un giudizio abbreviato il giudice può, nei limiti processuali, ricondurre il fatto a diversa qualificazione giuridica: i limiti dell'art. 441 c.p.p. riguardano il pubblico ministero, non l'autonomo potere del giudice di merito
- La Cassazione non è sede per una rivalutazione del materiale probatorio: le censure che chiedono diversa valutazione delle prove sono inammissibili come motivi di merito
- Le uniche questioni di fatto che la Corte di Cassazione può esaminare sono i vizi tassativi di motivazione previsti dall'art. 606 c.p.p. (omissione, contraddittorietà, manifesta illogicità), e la loro deduzione deve essere puntuale
- La presenza di una "doppia conforme" (conferma della sentenza di primo grado da parte della Corte d'appello) rafforza la stabilità della ricostruzione dei fatti e rende più difficile il superamento della soglia di ammissibilità in Cassazione
- Chi propone ricorso in Cassazione deve mirare a errori di diritto o a vizi formali e motivazionali ben individuati; le deduzioni generiche o rivolte a rimettere in discussione la valutazione probatoria rischiano l'inammissibilità e sanzioni economiche
- Ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare condanna alle spese e somme a favore della cassa delle ammende: valutare attentamente prospettive di successo prima di proporre impugnazioni che riguardino valutazioni di merito
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