Sentenza n. 361/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza della Sentenza n. 1248/2024, resa all’esito del giudizio R.G. n. 84/2024, del Tribunale di Brescia - Sez. Lavoro, pubblicata in data 20 novembre 2024 e notificata in pari data (Carta Elettronica del Docente).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici e condannato il Ministero a consentire la generazione dei relativi buoni spesa
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione lavoro, notificata il 20 novembre 2024 e passata in giudicato, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ordinando al Ministero di consentire la generazione dei buoni spesa e disponendo il rimborso delle spese di lite. È stato evidenziato il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, l'applicazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha contestato l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e che il Ministero non aveva adempiuto. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare i poteri a dirigenti o funzionari competenti, per procedere al pagamento o all'accredito sulla Carta del docente, anche mediante pagamento in conto sospeso qualora mancassero stanziamenti disponibili. Il TAR ha escluso la corresponsione di un compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. Ha inoltre applicato, con funzione principalmente sollecitatoria, una penalità di mora pari agli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto, decorrente dalla comunicazione della sentenza e dovuta qualora il Ministero non adempia entro il termine perentorio di 90 giorni; il commissario dovrà calcolarla d'ufficio e disporne il pagamento insieme al debito principale. Le spese del giudizio, pari a 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o di un provvedimento giurisdizionale esecutivo del giudice ordinario.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali e resa operativa dopo il decorso del termine assegnato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine di 120 giorni costituisce il termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali; decorso tale termine, può essere promosso il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996
Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso.
La carenza di disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio non impedisce l'esecuzione del giudicato pecuniario, potendo l'amministrazione ricorrere al pagamento in conto sospeso.
art. 475 c.p.c.
A seguito della riforma del processo civile richiamata dal TAR, per iniziare l'esecuzione forzata non occorre più l'apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme della sentenza.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la base normativa del diritto del docente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.
art. 6 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Disciplina i buoni spesa da generare a favore del docente in esecuzione del titolo giudiziale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- L'inerzia dell'amministrazione nell'eseguire un giudicato che impone il pagamento o l'accredito di somme giustifica l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
- La mancanza di disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio non può impedire l'esecuzione di un obbligo derivante da un titolo giudiziale, poiché l'amministrazione statale può procedere al pagamento mediante l'istituto del conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata con prevalente funzione sollecitatoria, assegnando all'amministrazione un termine di adempimento con effetto liberatorio e facendo decorrere la penalità, in caso di superamento del termine, dalla comunicazione della sentenza.
- Quando il commissario ad acta incaricato dell'esecuzione è un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell'amministrazione debitrice, non spetta alcun compenso per l'attività commissariale.
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