Sentenza del 13/06/2019 n. 7109 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Notificazioni - Termini di decadenza e prescrizione - Principio di scissione degli effetti della notifica - Applicabilità alla sola decadenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica non può considerarsi idonea a interrompere la prescrizione dalla data di consegna dell'atto all'ufficiale notificatore o all'organo incaricato. L'interruzione si verifica soltanto quando l'atto viene ricevuto dal destinatario. Il testo non indica l'esito processuale concreto né le parti del giudizio, ma enuncia questo principio interpretativo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il momento rilevante per interrompere il termine di prescrizione mediante la notificazione di un atto impositivo. È stato chiarito che, ai fini della prescrizione, conta la data in cui il destinatario riceve effettivamente l'atto, non la data in cui l'ente impositore lo consegna all'organo incaricato di eseguire materialmente la notifica. Il principio della scissione degli effetti della notificazione, secondo cui la notifica produce effetti in momenti diversi per notificante e destinatario, è applicabile esclusivamente alla verifica del rispetto dei termini di decadenza.
Massime di principio
- Per verificare il rispetto di un termine di prescrizione, occorre fare riferimento alla data in cui l'atto interruttivo giunge effettivamente a conoscenza del destinatario.
- La consegna dell'atto da parte dell'ente all'organo notificatore non è sufficiente, da sola, a interrompere la prescrizione.
- Il principio di scissione degli effetti della notificazione opera per i termini di decadenza, consentendo al notificante di rispettare il termine con la consegna tempestiva all'organo notificatore, ma non si estende automaticamente alla prescrizione.
- In una situazione analoga è necessario distinguere preliminarmente tra decadenza e prescrizione, perché il momento rilevante della notificazione può cambiare a seconda del termine da rispettare.
- Per applicare correttamente il principio occorre verificare la prova della ricezione dell'atto e la data esatta in cui essa è avvenuta.
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