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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29891/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conflitto di competenza per procedimenti paralleli relativi a reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 09/10/1990, n. 309 e artt. correlati) nei confronti di Fabio Cioni, Emanuele Fonti, Massimo Antonini, Mario Billi ed altri; la difesa di Cioni aveva chiesto la declaratoria di incompetenza del GUP di Firenze o la trasmissione degli atti alla Cassazione sostenendo identità dei fatti con procedimento pendente a Reggio Calabria. Parallelamente è stata sollevata questione di competenza territoriale, relativa a Giacomo Pugliese e Marco Luigi Zaninello, per i quali la difesa chiedeva trasferimento alla competenza di Busto Arsizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato insussistente il conflitto positivo di competenza tra Firenze e Reggio Calabria, ritenendo che i due procedimenti riguardino, in concreto, due distinte associazioni dedite al narcotraffico e non una identica vicenda ontologicamente sovrapponibile. Ha confermato la competenza per territorio del Tribunale di Firenze: il GUP di Firenze aveva correttamente individuato il reato piu' grave (art. 74 d.P.R. 309/1990 aggravato) e, non essendo individuabile un luogo di radicamento unico, ha fatto riferimento al delitto fine immediatamente piu' grave compiuto per primo (importazione di stupefacente a Livorno, 6-8/11/2019). Quanto ai capi relativi a Pugliese e Zaninello (falsificazione di documenti per l'espatrio, art. 497-bis, e favoreggiamento della latitanza, art. 378 c.p.), la Corte ha ritenuto sussistente la connessione teleologica con il procedimento principale e ha anch'essa assegnato la competenza al Tribunale di Firenze. La Corte ha altresi' richiamato l'istituto del rinvio pregiudiziale alla Cassazione (art. 24-bis cod. proc. pen. e d.lgs. n. 150/2022) come strumento per le questioni di competenza territoriale.

Norme richiamate

  • art. 29 cod. proc. pen.

    Norma invocata dalla difesa per chiedere la declaratoria di incompetenza del giudice procedente; richiamata nel quadro delle eccezioni difensive.

  • art. 30 cod. proc. pen.

    Prevede la rimessione degli atti alla Corte di Cassazione in caso di conflitto di competenza; il GUP di Firenze ha fatto ricorso a questa disposizione rimettendo gli atti.

  • art. 24-bis cod. proc. pen.

    Regola il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per questioni di competenza territoriale; la Corte ne ha richiamato l'applicazione e i requisiti di tempestivita'.

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Applicato per radicare la competenza nel luogo di commissione del reato piu' grave residuo, quando il reato associativo non ha luogo di radicamento certo.

  • art. 9 cod. proc. pen.

    Norma suppletiva richiamata per delineare i limiti: la Corte afferma che non e' consentito ricorrervi quando sia possibile applicare i criteri dell'art. 16 per reati connessi o associativi.

  • art. 74 d.P.R. 09/10/1990, n. 309

    d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309

    Fattispecie piu' grave contestata (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), con aggravazione ex art. 416-bis.1 c.p.; usata come criterio per individuare il reato dominante e l'ordine di gravità ai fini della competenza.

  • art. 73 d.P.R. 09/10/1990, n. 309

    d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309

    Predetto per il disegno sanzionatorio relativo ai delitti di traffico e importazione di stupefacenti, utile nel confronto delle edittalita' e nella determinazione del reato piu' grave.

  • art. 80 d.P.R. 09/10/1990, n. 309

    d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309

    Circostanza aggravante richiamata nella valutazione della gravità complessiva delle imputazioni.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante collegata alla associazione mafiosa/similare, richiamata nella contestazione per aumentare il profilo sanzionatorio.

  • art. 497-bis cod. pen.

    Falsificazione di documenti validi per l'espatrio: capo imputazione riferito a Zaninello e Pugliese, valutato rispetto alla connessione teleologica con il reato associativo principale.

  • art. 378 cod. pen.

    Favoreggiamento della latitanza: contestazione collegata alla falsificazione di documenti e valutata ai fini della connessione teleologica con l'associazione dedita al narcotraffico.

  • art. 12 lett. c) cod. proc. pen.

    Citato in relazione al requisito della connessione teleologica tra reato mezzo e reato fine per lo spostamento della competenza territoriale.

  • art. 21 cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro con cui la nuova procedura di rimessione alla Cassazione delimita termini e effetti preclusivi, analogamente alle barriere previste dall'art. 21.

  • art. 25 Cost.

    Principio del giudice naturale precostituito per legge utilizzato a supporto del principio di radicamento della competenza nel locus commissi delicti.

  • d.lgs. 10/10/2022, n. 150

    d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha introdotto il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per questioni di competenza territoriale (attuazione della legge delega).

  • legge delega 27/09/2021, n. 134

    legge delega 27 settembre 2021, n. 134

    Fonte della delega che ha abilitato l'introduzione delle modifiche normative poi recepite dal d.lgs. n. 150/2022.

  • art. 491 cod. proc. pen.

    Richiamato per i termini relativi alla rimessione pregiudiziale quando manca l'udienza preliminare.

Massime di principio

  • Per valutare un conflitto positivo di competenza e' necessario accertare l'identita' ontologica dei fatti: non basta l'analogia delle azioni o la sovrapposizione parziale degli imputati, occorre la sostanziale coincidenza storica e materiale dell'evento.
  • Quando il reato associativo non ha un luogo di radicamento certo, la competenza territoriale si determina facendo riferimento al luogo di consumazione del reato piu' grave residuo (art. 16 c.p.p.), preso in considerazione in ordine decrescente di gravità.
  • La mera similitudine di ruoli (es. dipendenti portuali che facilitano importazioni) in due organizzazioni differenti non legittima la riunione dei procedimenti né la dichiarazione di conflitto positivo se le associazioni sono soggettivamente e fattualmente diverse.
  • La connessione teleologica tra reati "mezzo" (es. falsificazione documenti, favoreggiamento) e reati "fine" (associazione e traffico) richiede la prova che la condotta mezzo sia strumentale e finalizzata all'attivita' dell'associazione; elementi temporali e funzionali rilevano nella valutazione.
  • Il nuovo rimedio del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione (art. 24-bis c.p.p., D.lgs. n. 150/2022) rappresenta lo strumento privilegiato per decidere questioni di competenza territoriale se tempestivamente prospettato, con effetto preclusivo se omesso.
  • La soluzione preferibile e' sempre quella che preservi il principio costituzionale del giudice naturale radicando il processo, ove possibile, nel locus commissi delicti e applicando criteri oggettivi prima di ricorrere a criteri suppletivi o di mera opportunità.

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