Sentenza n. 11160/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento, - dei provvedimenti di compensazione nazionale relativi alle annate lattiere 1995/1996 e 1996/1997, comunicati da AIMA ex art. 1, comma 1, d.l. n. 43 del 1999 nel mese di ottobre 1999; - di tutti gli atti connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di compensazione nazionale relativi alle annate lattiere 1995/1996 e 1996/1997, comunicati da AIMA nell'ottobre 1999
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore quote latte)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le aziende agricole ricorrenti avevano impugnato i provvedimenti con cui AIMA aveva comunicato i dati del prelievo supplementare derivante dalla compensazione nazionale per le annate 1995/1996 e 1996/1997, per un importo complessivo indicato in lire ed euro. Erano state dedotte, tra l'altro, l'illegittima assegnazione retroattiva delle quote individuali di riferimento per violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento, l'illegittimità del D.M. 17 febbraio 1998, l'utilizzo di dati produttivi inattendibili o presuntivi, il difetto di motivazione dei dati relativi alla compensazione e, quanto all'Azienda Agricola Belli Salvatore e Troillo Angelina, l'avvenuto pagamento del prelievo al primo acquirente Davoli, poi dichiarato fallito, con il rischio di una duplicazione dell'onere qualora la somma fosse nuovamente richiesta dall'amministrazione. Le precedenti pronunce nel giudizio avevano respinto le censure generali sulla disciplina delle quote latte e limitato la controversia alla verifica dei rapporti tra gli importi richiesti e quelli eventualmente già corrisposti ai primi acquirenti falliti. Il giudizio era stato sospeso in attesa di acquisire informazioni sulle insinuazioni al passivo, sull'esito delle procedure fallimentari, sulle iniziative di AGEA per il recupero dei crediti e sui modelli L1 comprovanti le trattenute.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, limitatamente all'Azienda Agricola Belli Salvatore e Troillo Angelina, per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo la sospensione del giudizio e la rinnovazione degli incombenti istruttori, la parte non ha svolto alcuna attività difensiva né ha presentato una rituale istanza di riassunzione, nonostante fosse stata espressamente invitata a manifestare la persistenza dell'interesse alla prosecuzione. Il Collegio ha ritenuto che l'inerzia, protrattasi anche dopo la sentenza non definitiva del 29 dicembre 2025 che aveva rimesso in termini il difensore e rinnovato gli adempimenti istruttori, dimostrasse il venir meno dell'interesse alla definizione della controversia. La decisione richiama inoltre la precedente perenzione del ricorso per l'Azienda Agricola Ghini Silvano e l'estinzione per sopravvenuta carenza di interesse già dichiarata per l'Azienda Agricola Freretti Andrea. Le spese sono state compensate, ritenendo l'assenza di attività difensiva una giusta causa di compensazione.
Norme richiamate
art. 80, comma 1, c.p.a.
istanza di fissazione d'udienza
Dopo la sospensione del giudizio, la prosecuzione richiede una rituale istanza di riassunzione conforme alle prescrizioni processuali, con indicazione della sospensione e delle ragioni che consentono la ripresa.
art. 80, comma 3-bis, c.p.a.
in tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio può essere disposta istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l'udienza è fissata d'ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni
Quando l'istruttoria disposta per verificare la persistenza delle ragioni della sospensione rimane senza esito, l'inerzia delle parti può essere valutata come elemento dimostrativo della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
art. 82, comma 2, c.p.a.
La perenzione costituisce un possibile esito dell'inerzia processuale nei giudizi sospesi, ma il Collegio ha ritenuto preferibile, nella fattispecie, dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 79 c.p.a.
La sospensione del giudizio determina la necessità di verificare, ai fini della prosecuzione, la cessazione delle ragioni sospensive e il rispetto degli adempimenti di riassunzione.
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria del processo, richiamata dal giudice insieme all'art. 79 c.p.a., giustificava la sospensione in attesa della definizione delle vicende fallimentari pregiudiziali.
Massime di principio
- Quando, dopo la sospensione del giudizio, il giudice dispone un'istruttoria per verificare la persistenza delle ragioni sospensive e invita le parti a manifestare l'interesse alla prosecuzione, la mancata esecuzione degli adempimenti e la protratta inerzia processuale possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse e giustificare la dichiarazione di improcedibilità.
- L'invito del giudice a presentare una rituale istanza di riassunzione entro un termine perentorio, se non seguito da alcuna attività della parte, impedisce la prosecuzione indefinita del giudizio formalmente sospeso e consente una definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche quando non risulti una rinuncia espressa inequivoca, qualora l'inerzia della parte segua a plurimi e specifici inviti giudiziali a confermare l'interesse e a compiere gli atti necessari alla prosecuzione.
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