Sentenza n. 2396/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della censura irrogata a un professore universitario, unitamente alla contestazione degli addebiti e agli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente universitario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare della censura irrogata dalla Rettrice per una presunta violazione dei doveri d'ufficio connessa alla mancata copertura di un turno di pronta reperibilità nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2023. Il docente, autorizzato a partecipare a un congresso nazionale e già indisponibile per il periodo interessato, aveva comunicato più volte tale indisponibilità, anche al responsabile della pianificazione dei turni, dopo essere stato comunque inserito nel prospetto definitivo. Aveva inoltre cercato sostituti, dichiarandosi disponibile a coprire il turno sino alle ore 3 e comunicando preventivamente la disponibilità di un collega per le ore successive. La sostituzione non si era poi concretizzata perché il collega aveva comunicato soltanto alle ore 7:06 del 14 dicembre, dopo l'insorgere di un'emergenza clinica, la propria sopravvenuta indisponibilità per improrogabili motivi familiari. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 5 del regolamento universitario sul procedimento disciplinare e dell'art. 17 dello Statuto di Ateneo, poiché la contestazione e la sanzione si fondavano esclusivamente su dichiarazioni e documentazione raccolte dall'ufficio disciplinare dell'azienda ospedaliera, dichiaratosi incompetente, senza che la Rettrice o il Collegio di disciplina svolgessero un'autonoma istruttoria, né acquisissero le dichiarazioni dei medici già individuati come persone informate sui fatti. Il secondo motivo deduceva la violazione della disciplina sulle funzioni del dirigente responsabile della struttura e sosteneva che la mancata sostituzione fosse imputabile al responsabile dell'unità operativa, il quale conosceva l'assenza del ricorrente e avrebbe dovuto organizzare diversamente i turni. Il terzo motivo denunciava travisamento dei fatti, irragionevolezza, illogicità manifesta e contraddittorietà della sanzione, in quanto il ricorrente era stato autorizzato ad assentarsi e si era diligentemente attivato per evitare che il turno rimanesse scoperto. Con memoria non notificata il ricorrente aveva inoltre dedotto lo sviamento della causa tipica, ma tale censura è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in memoria e non meramente esplicativa dei motivi introduttivi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il motivo aggiunto formulato per la prima volta con memoria non notificata, ribadendo che la memoria difensiva può soltanto illustrare i motivi già dedotti e non ampliare il thema decidendum. Ha accolto il primo motivo, rilevando che la Rettrice aveva fondato sia la contestazione sia la sanzione sulla documentazione raccolta dall'ufficio disciplinare dell'azienda ospedaliera, dichiaratosi incompetente, senza svolgere un'ulteriore istruttoria nella sede procedimentale competente. In particolare, non erano stati sentiti i medici individuati come persone informate sui fatti, benché lo stesso ufficio ospedaliero avesse ritenuto necessaria la loro audizione. Ha respinto il secondo motivo, ritenendo che, una volta approvato il prospetto definitivo dei turni, eventuali modifiche dovessero essere concordate tra i colleghi e comunicate tempestivamente, sicché anche il ricorrente era tenuto ad attivarsi per assicurare la sostituzione. Ha tuttavia accolto il terzo motivo: il ricorrente si era effettivamente adoperato per trovare un sostituto, aveva comunicato tempestivamente la disponibilità del collega e non poteva essere ritenuto responsabile della mancata copertura, determinata dalla sopravvenuta indisponibilità del sostituto comunicata soltanto dopo l'emergenza. Il TAR ha quindi escluso la violazione dei doveri d'ufficio contestata e ha annullato la contestazione degli addebiti e la sanzione disciplinare, nonché gli ulteriori atti impugnati. L'Università è stata condannata al pagamento di 1.500 euro per spese di lite, oltre accessori e refusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5 del Regolamento per il funzionamento del Collegio di disciplina d'Ateneo
La disposizione attribuisce alla Rettrice la competenza a irrogare la censura e disciplina la fase di contestazione e audizione dell'interessato; il giudice ne ha ricavato la necessità di un'istruttoria effettiva nella sede procedimentale competente, non potendo la sanzione fondarsi esclusivamente su materiale raccolto da un organo dichiaratosi incompetente.
art. 17 dello Statuto dell'Università degli Studi di Messina
La norma è richiamata quale base della competenza e del funzionamento del Collegio di disciplina universitario e dell'esigenza che l'attività istruttoria disciplinare sia svolta secondo le forme proprie del procedimento universitario.
art. 10 l. 240/2010
Richiamato quale fondamento legislativo della disciplina dei procedimenti disciplinari riguardanti i professori e ricercatori universitari.
art. 10 l. 241/1990
Richiamato nella ricostruzione del trasferimento della documentazione dall'ufficio disciplinare dell'azienda ospedaliera all'Università dopo la dichiarazione di incompetenza.
art. 15-bis l. 502/1992
Invocato dal ricorrente in relazione alle funzioni dei dirigenti responsabili di struttura, ma il motivo fondato su tale disciplina è stato respinto.
art. 18 CCNL area della dirigenza sanitaria
Invocato dal ricorrente per sostenere la responsabilità organizzativa del dirigente della struttura nella predisposizione e modifica dei turni; il giudice non ha accolto tale censura.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al collegio di rilevare d'ufficio l'inammissibilità delle censure nuove formulate per la prima volta con memoria non notificata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari, in relazione all'ordine di oscuramento.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare a carico di un docente universitario, l'amministrazione competente a irrogare la sanzione deve svolgere un'istruttoria effettiva e autonoma nella sede procedimentale prevista dalla disciplina di settore; non può fondare contestazione e sanzione esclusivamente sulla documentazione raccolta da un diverso ufficio disciplinare dichiaratosi incompetente, soprattutto quando quest'ultimo abbia ritenuto necessaria l'audizione di ulteriori persone informate sui fatti.
- La memoria difensiva depositata nel processo amministrativo può illustrare o approfondire i motivi già ritualmente proposti, ma non può introdurre per la prima volta nuovi vizi di legittimità o ampliare il thema decidendum; le censure nuove formulate soltanto in una memoria non notificata sono inammissibili.
- La responsabilità disciplinare per la mancata copertura di un turno non può essere imputata al dipendente che, pur essendo stato erroneamente inserito nel turno nonostante una preventiva indisponibilità autorizzata, si sia tempestivamente attivato per reperire un sostituto e abbia comunicato la disponibilità acquisita, quando la mancata sostituzione dipenda da una sopravvenuta indisponibilità del sostituto comunicata soltanto dopo l'emergenza.
- L'autorizzazione ad assentarsi e l'attivazione diligente per assicurare la sostituzione non escludono necessariamente ogni obbligo organizzativo del dipendente già inserito nel turno; tuttavia, la sanzione disciplinare richiede la dimostrazione di una condotta concretamente imputabile e causalmente collegata alla mancata copertura del servizio.
- La sanzione disciplinare è illegittima quando l'amministrazione qualifica come violazione dei doveri d'ufficio una mancata realizzazione del risultato non riconducibile a un comportamento omissivo o negligente dell'interessato, ma a circostanze sopravvenute e non tempestivamente comunicate.
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